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Riforma del diritto di famiglia

Testo vigente

Art. 103

1. L'articolo 251 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 251 - Riconoscimento di figli incestuosi. - I figli nati da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela anche soltanto naturale, in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinita' in linea retta, non possono essere riconosciuti dai loro genitori, salvo che questi al tempo del concepimento ignorassero il vincolo esistente tra di loro o che sia stato dichiarato nullo il matrimonio da cui deriva l'affinita'. Quando uno solo dei genitori e' stato in buona fede, il riconoscimento del figlio puo' essere fatto solo da lui.
Il riconoscimento e' autorizzato dal giudice, avuto riguardo all'interesse del figlio ed alla necessita' di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio".

Art. 104

1. L'articolo 252 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 252 - Affidamento del figlio naturale e suo inserimento nella famiglia legittima. - Qualora il figlio naturale di uno dei coniugi sia riconosciuto durante il matrimonio il giudice, valutate le circostanze, decide in ordine all'affidamento del minore e adotta ogni altro provvedimento a tutela del suo interesse morale e materiale.
L'eventuale inserimento del figlio naturale nella famiglia legittima di uno dei genitori puo' essere autorizzato dal giudice qualora cio' non sia contrario all'interesse del minore e sia accertato il consenso dell'altro coniuge e dei figli legittimi che abbiano compiuto il sedicesimo anno di eta' e siano conviventi, nonche' dell'altro genitore naturale che abbia effettuato il riconoscimento.
In questo caso il giudice stabilisce le condizioni che il genitore cui il figlio e' affidato deve osservare e quelle cui deve attenersi l'altro genitore.
Qualora il figlio naturale sia riconosciuto anteriormente al matrimonio, il suo inserimento nella famiglia legittima e' subordinato al consenso dell'altro coniuge, a meno che il figlio fosse gia' convivente con il genitore all'atto del matrimonio o l'altro coniuge conoscesse l'esistenza del figlio naturale.
E' altresi' richiesto il consenso dell'altro genitore naturale che abbia effettuato il riconoscimento".

Art. 105

1. L'articolo 253 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 253 - Inammissibilita' del riconoscimento. - In nessun caso e' ammesso un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio legittimo o legittimato in cui la persona si trova".

Art. 106

1. L'articolo 254 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Articolo 254 - Forma del riconoscimento. - Il riconoscimento del figlio naturale e' fatto nell'atto di nascita, oppure con una apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, davanti ad un ufficiale dello stato civile o davanti al giudice tutelare o in un atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la forma di questo.
La domanda di legittimazione di un figlio naturale presentata al giudice o la dichiarazione della volonta' di legittimarlo espressa dal genitore in un atto pubblico o in un testamento importa riconoscimento, anche se la legittimazione non abbia luogo".

Art. 107

1. L'articolo 256 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 256 - Irrevocabilita' del riconoscimento. - Il riconoscimento e' irrevocabile. Quando e' contenuto in un testamento ha effetto dal giorno della morte del testatore, anche se il testamento e' stato revocato".

Art. 108

1. L'articolo 258 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 258 - Effetti del riconoscimento. - Il riconoscimento non produce effetti che riguardo al genitore da cui fu fatto, salvo i casi previsti dalla legge.
L'atto di riconoscimento di uno solo dei genitori non puo' contenere indicazioni relative all'altro genitore.
Queste indicazioni, qualora siano state fatte, sono senza effetto.
Il pubblico ufficiale che le riceve e l'ufficiale dello stato civile che le riproduce sui registri dello stato civile sono puniti con l'ammenda da lire ventimila a lire ottantamila. Le indicazioni stesse devono essere cancellate".

Art. 110

1. L'articolo 261 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 261 - Diritti e doveri derivanti al genitore dal riconoscimento. - Il riconoscimento comporta da parte del genitore l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi".

Art. 111

1. L'articolo 262 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 262 - Cognome del figlio. - Il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento e' stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio naturale assume il cognome del padre.
Se la filiazione nei confronti del padre e' stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio naturale puo' assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre.
Nel caso di minore eta' del figlio, il giudice decide circa l'assunzione del cognome del padre".

Art. 112

1. L'articolo 264 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 264 - Impugnazione da parte del riconosciuto. - Colui che e' stato riconosciuto non puo', durante la minore eta' o lo stato d'interdizione per infermita' di mente, impugnare il riconoscimento.
Tuttavia il giudice, con provvedimento in camera di consiglio su istanza del pubblico ministero o del tutore o dell'altro genitore che abbia validamente riconosciuto il figlio o del figlio stesso che abbia compiuto il sedicesimo anno di eta', puo' dare l'autorizzazione per impugnare il riconoscimento, nominando un curatore speciale".

Art. 113

1. L'articolo 269 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 269 - Dichiarazione giudiziale di paternita' e maternita'. - La paternita' e la maternita' naturale possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento e' ammesso.
La prova della paternita' e della maternita' puo' essere data con ogni mezzo.
La maternita' e' dimostrata provando la identita' di colui che si pretende essere figlio e di colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume essere madre.
La sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternita' naturale".

Art. 114

1. L'articolo 270 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 270 - Legittimazione attiva e termine. - L'azione per ottenere che sia dichiarata giudizialmente la paternita' o la maternita' naturale e' imprescrittibile riguardo al figlio.
Se il figlio muore prima di avere iniziato l'azione, questa puo' essere promossa dai discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti, entro due anni dalla morte.
L'azione promossa dal figlio, se egli muore, puo' essere proseguita dai discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti".

Art. 116

1. L'articolo 273 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 273 - Azione nell'interesse del minore o dell'interdetto. - L'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternita' o la maternita' naturale puo' essere promossa, nell'interesse del minore, dal genitore che esercita la potesta' prevista dall'articolo 316 o dal tutore. Il tutore pero' deve chiedere l'autorizzazione del giudice, il quale puo' anche nominare un curatore speciale.
Occorre il consenso del figlio per promuovere o per proseguire l'azione se egli ha compiuto l'eta' di sedici anni.
Per l'interdetto l'azione puo' essere promossa dal tutore previa autorizzazione del giudice".

Art. 117

1. Il primo comma dell'articolo 274 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 274 - Ammissibilita' dell'azione. - L'azione per la dichiarazione giudiziale di paternita' o di maternita' naturale e' ammessa solo quando occorrono specifiche circostanze tali da farla apparire giustificata".

Art. 119

1. Il secondo comma dell'articolo 277 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Il giudice puo' anche dare i provvedimenti che stima utili per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del figlio e per la tutela degli interessi patrimoniali di lui".

Art. 120

1. L'articolo 278 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 278 - Indagini sulla paternita' o maternita'. - Le indagini sulla paternita' o sulla maternita' non sono ammesse nei casi in cui, a norma dell'articolo 251, il riconoscimento dei figli incestuosi e' vietato.
Possono essere ammesse dal giudice quando vi e' stato ratto o violenza carnale nel tempo che corrisponde a quello del concepimento".

Art. 121

1. L'articolo 279 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 279 - Responsabilita' per il mantenimento e l'educazione. - In ogni caso in cui non puo' proporsi l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternita' o di maternita', il figlio naturale puo' agire per ottenere il mantenimento, l'istruzione e l'educazione. Il figlio naturale se maggiorenne e in stato di bisogno puo' agire per ottenere gli alimenti.
L'azione e' ammessa previa autorizzazione del giudice ai sensi dell'articolo 274.
L'azione puo' essere promossa nell'interesse del figlio minore da un curatore speciale nominato dal giudice su richiesta del pubblico ministero o del genitore che esercita la potesta'".

Art. 122

1. L'articolo 280 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 280 - Legittimazione. - La legittimazione attribuisce a colui che e' nato fuori del matrimonio la qualita' di figlio legittimo.
Essa avviene per susseguente matrimonio dei genitori del figlio naturale o per provvedimento del giudice".

Art. 123

1. L'articolo 281 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 281 - Divieto di legittimazione. - Non possono essere legittimati i figli che non possono essere riconosciuti".