Regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002 relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca
Testo in vigore al
Art. 7 Misure di emergenza adottate dalla Commissione
1. Se è stato constatato un grave rischio, per la conservazione delle risorse acquatiche vive o per l'ecosistema marino, derivante dalle attività di pesca e che richiede un intervento immediato, la Commissione può, su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa, decidere misure di emergenza che hanno una durata massima di sei mesi. La Commissione può decidere di prorogare le misure di emergenza per un periodo non superiore a sei mesi.
2.
Lo Stato membro trasmette la richiesta al tempo stesso alla Commissione, agli altri Stati membri e ai consigli consultivi regionali interessati. Questi possono presentare per iscritto le proprie osservazioni alla Commissione entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta.
La Commissione decide entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 1.
3. Le misure di emergenza prendono immediatamente effetto. Esse sono notificate agli Stati membri interessati e pubblicate nella Gazzetta ufficiale.
4. Gli Stati membri interessati possono deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della notificazione.
5. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro un mese dalla data in cui la decisione gli è stata deferita.
Art. 8 Misure di emergenza adottate dallo Stato membro
1. Se è stato constatato un grave e imprevisto rischio per la conservazione delle risorse acquatiche viventi o per l'ecosistema marino derivante dalle attività di pesca nelle acque soggette alla sovranità o giurisdizione di uno Stato membro e qualora un rinvio ingiustificato possa provocare danni difficilmente riparabili, tale Stato membro può adottare misure di emergenza che hanno una durata massima di tre mesi.
2. Gli Stati membri che intendono adottare misure di emergenza notificano la propria intenzione alla Commissione, agli altri Stati membri e ai consigli consultivi regionali interessati trasmettendo un progetto delle misure in questione, assieme ad una relazione, prima di adottarle.
3. Gli Stati membri e i consigli consultivi regionali interessati possono trasmettere le proprie osservazioni per iscritto alla Commissione entro cinque giorni lavorativi dalla data della notifica. La Commissione conferma, annulla o modifica la misura entro quindici giorni lavorativi dalla data della notifica.
4. La decisione della Commissione è notificata agli Stati membri interessati. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
5. Gli Stati membri interessati possono deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro dieci giorni lavorativi dalla notificazione della decisione.
6. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro un mese dalla data in cui la decisione gli è stata deferita.
Art. 9 Misure adottate dagli Stati membri nella zona delle 12 miglia nautiche
1.
Uno Stato membro può adottare misure non discriminatorie per la conservazione e la gestione delle risorse della pesca e per ridurre al minimo l'impatto della pesca sulla conservazione degli ecosistemi marini nella zona delle 12 miglia nautiche dalle proprie linee di base, purché la Comunità non abbia adottato misure di conservazione e di gestione specificatamente per questa zona. Le misure degli Stati membri sono compatibili con gli obiettivi enunciati all'articolo 2 e perlomeno altrettanto vincolanti della normativa comunitaria vigente.
Quando le misure che uno Stato membro deve adottare rischiano di avere delle conseguenze sulle navi di un altro Stato membro, queste misure sono adottate solamente previa consultazione della Commissione, dello Stato membro e dei consigli consultivi regionali interessati su un progetto di misure, corredato di una relazione.
2. Per le misure applicabili ai pescherecci di altri Stati membri valgono le procedure di cui all'articolo 8, paragrafi da 3 a 6.
Art. 10 Misure degli Stati membri applicabili unicamente alle navi che battono la loro bandiera
Gli Stati membri possono adottare misure per la conservazione e la gestione degli stock nelle acque poste sotto la loro sovranità o giurisdizione a condizione che tali misure:
a) si applichino unicamente alle navi da pesca che battono la bandiera dello Stato membro interessato registrate nella Comunità o, nel caso delle attività di pesca che non sono condotte da una nave da pesca, a persone stabilite nello Stato membro interessato;
b) siano compatibili con gli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e perlomeno non altrettanto vincolanti della normativa comunitaria vigente.
Capo III. Adeguamento della capacità di pesca
Art. 11 Adeguamento della capacità di pesca
1. Gli Stati membri adottano misure per l'adeguamento della capacità di pesca della propria flotta nell'intento di conseguire un equilibrio stabile e duraturo tra questa capacità di pesca e le possibilità di pesca di cui dispongono.
2. Gli Stati membri provvedono affinché i livelli di riferimento espressi in GT e kW per la capacità di pesca stabiliti a norma del presente articolo e dell'articolo 12 non vengano superati.
3. Il ritiro di una nave dalla flotta cofinanziato con aiuti pubblici è consentito solamente se preceduto dal ritiro della licenza di pesca, quale definita dal regolamento (CE) n. 1281/2005 della Commissione10, ed eventualmente dei permessi di pesca, quali definiti nei rispettivi regolamenti. Fatto salvo il disposto del paragrafo 6, la capacità corrispondente alla licenza e, se del caso, ai permessi di pesca per le attività di pesca interessate non può essere sostituita.
4. La capacità di pesca ritirata con aiuti pubblici che supera la riduzione di capacità necessaria per conformarsi ai livelli di riferimento stabiliti a norma del presente articolo e dell'articolo 12 è automaticamente detratta dai livelli di riferimento. I risultati così ottenuti costituiscono i nuovi livelli di riferimento.
5. Sui pescherecci di età pari o superiore a cinque anni, l'ammodernamento del ponte principale per migliorare la sicurezza a bordo, le condizioni di lavoro, l'igiene e la qualità dei prodotti può aumentare la stazza della nave, purché tale ammodernamento non determini un aumento dello sforzo di pesca. I livelli di riferimento stabiliti a norma del presente articolo e dell'articolo 12 sono adattati di conseguenza. Non è necessario prendere in considerazione le capacità corrispondenti per determinare l'equilibrio tra le entrate e le uscite a norma dell'articolo 13.
6.
A partire dal 1o gennaio 2007, al fine di migliorare la sicurezza a bordo, le condizioni di lavoro, l'igiene e la qualità dei prodotti, gli Stati membri sono autorizzati a riassegnare alle navi nuove e alle navi esistenti la seguente capacità in termini di stazza, purché tale capacità non determini un aumento dello sforzo di pesca:
il 4 % della stazza media annua ritirata con aiuti pubblici tra il 1o gennaio 2003 e il 31 dicembre 2006 per gli Stati membri che facevano parte della Comunità il 1o gennaio 2003 e il 4 % della stazza media annua ritirata con aiuti pubblici tra il 1o maggio 2004 e il 31 dicembre 2006 per gli Stati membri che hanno aderito alla Comunità il 1o maggio 2004, e
il 4 % della stazza ritirata dalla flotta con aiuti pubblici a partire dal 1o gennaio 2007.
I livelli di riferimento stabiliti a norma del presente articolo e dell'articolo 12 sono adattati di conseguenza. Non è necessario prendere in considerazione le capacità corrispondenti per determinare l'equilibrio tra le entrate e le uscite a norma dell'articolo 13.
Nell'assegnare la capacità di pesca ai sensi del presente paragrafo, gli Stati membri danno la priorità alla piccola pesca costiera ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio11
7. Le modalità di applicazione del presente articolo possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2.
Art. 12 Livelli di riferimento per le flotte pescherecce
1.
La Commissione stabilisce per ogni Stato membro, secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, i livelli di riferimento espressi in GT e kW relativi alla capacità di pesca complessiva dei pescherecci comunitari battenti la bandiera di tale Stato membro.
I livelli di riferimento corrispondono alla somma degli obiettivi dei programmi di orientamento pluriennali 1997-2002 stabiliti per il 31 dicembre 2002 relativamente ad ogni segmento, in applicazione della decisione 97/143/CE del Consiglio11.
2. Le modalità d'applicazione del presente articolo possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2.
Art. 13 Piano di entrata/uscita e riduzione globale della capacità
1. Gli Stati membri gestiscono l'entrata e l'uscita di navi all'interno della flotta in modo tale che, a decorrere dal 1o gennaio 2003:
a) l'entrata nella flotta di una nuova capacità senza aiuti pubblici sia compensata dal ritiro preliminare senza aiuti pubblici di una capacità almeno identica;
b) l'entrata nella flotta di una nuova capacità con aiuti pubblici concessi dopo il 1o gennaio 2003 sia compensata dal ritiro preliminare senza aiuti pubblici:
i) di una capacità almeno identica per l'entrata di nuove navi di stazza pari o inferiore a 100 GT, ovvero
ii) di una capacità pari almeno a 1,35 volte tale capacità per l'entrata di nuove navi di stazza superiore a 100 GT.
c) la sostituzione di un motore con aiuti pubblici ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1198/2006 deve essere compensata con una riduzione di capacità in termini di potenza pari al 20 % della potenza del motore sostituito. La riduzione di potenza del 20 % è detratta dai livelli di riferimento a norma dell'articolo 11, paragrafo 4.
2. Le modalità di applicazione del presente articolo possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2.
Art. 14 Scambio di informazioni
1.
Ogni anno la Commissione presenta una sintesi dei risultati degli sforzi degli Stati membri per raggiungere un equilibrio sostenibile tra le capacità di pesca e le possibilità di pesca. Tale sintesi si basa su una relazione annuale trasmessa da ciascuno Stato membro alla Commissione entro il 30 aprile dell'anno successivo.
La sintesi della Commissione, corredata delle relazioni degli Stati membri, è trasmessa prima della fine dell'anno al Parlamento europeo e al Consiglio, insieme ai pareri del CSTEP e del Comitato del settore della pesca e dell'acquacoltura istituito ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1.
2. Le modalità di applicazione relative a tali scambi possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2.
Art. 15 Registri della flotta peschereccia
1. Ogni Stato membro tiene un registro dei pescherecci comunitari battenti la propria bandiera nel quale figurano le informazioni minime relative alle caratteristiche e alle attività della nave che sono necessarie per la gestione delle misure decise a livello comunitario.
2. Ogni Stato membro mette a disposizione della Commissione le informazioni di cui al paragrafo 1.
3. La Commissione istituisce un registro comunitario delle navi da pesca che contiene le informazioni ricevute in applicazione del paragrafo 2 e lo mette a disposizione degli Stati membri. Esso deve essere conforme alle disposizioni comunitarie relative alla protezione dei dati personali.
4. Le informazioni di cui al paragrafo 1 e le relative procedure di trasmissione di cui ai paragrafi 2 e 3 possono essere stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2.
Art. 16 Condizionalità dell'assistenza finanziaria comunitaria e riduzione dello sforzo di pesca
1.
L'assistenza finanziaria comunitaria prevista dal regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca12, fatti salvi i fondi per la demolizione dei pescherecci, può essere concessa esclusivamente se uno Stato membro si è conformato alle disposizioni di cui agli articoli 11, 13 e 15 del presente regolamento e ha fornito le informazioni richieste ai sensi del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 366/2001 della Commissione13.
Al riguardo la Commissione, dopo aver dato allo Stato membro la possibilità di esporre le sue ragioni e in misura proporzionale all'inadempienza, sospende l'assistenza finanziaria comunitaria prevista dal regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio per lo Stato membro interessato.
2. La Commissione, se ritiene, in base alle informazioni disponibili, che la capacità della flotta di uno Stato membro superi la capacità che è tenuto a rispettare ai sensi degli articoli 11, 13 e 15, ne dà comunicazione allo Stato membro interessato. Quest'ultimo riduce immediatamente il suo sforzo di pesca al livello che avrebbe avuto se si fosse conformato agli articoli 11, 13 e 15, fatti salvi gli obblighi derivanti da tali articoli. Lo Stato membro interessato comunica il suo piano di riduzione alla Commissione affinché questa verifichi, secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, se la riduzione è equivalente al superamento della capacità.
Capo IV. Norme in materia di accesso alle acque e alle risorse
Art. 17 Norme generali
1. I pescherecci comunitari hanno pari accesso alle acque e alle risorse in tutte le acque comunitarie ad esclusione di quelle di cui al paragrafo 2 e subordinatamente alle misure adottate conformemente al capitolo II.
2.
Gli Stati membri sono autorizzati, nelle acque situate entro le 12 miglia nautiche dalle linee di base soggette alla loro sovranità o giurisdizione, dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2014, a limitare le attività di pesca alle navi che pescano tradizionalmente in tali acque e provengono da porti situati sulla costa adiacente. Sono fatte salve le disposizioni applicabili ai pescherecci dell’Unione battenti bandiera di altri Stati membri nell’ambito delle relazioni di vicinato esistenti tra Stati membri e le disposizioni contenute nell’allegato I che stabilisce, per ogni Stato membro, le zone geografiche all’interno delle fasce costiere di altri Stati membri in cui si svolgono le attività di pesca e le specie interessate.
Entro il 31 dicembre 2011 la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle modalità stabilite nel presente paragrafo. Entro il 31 dicembre 2012 il Consiglio decide le disposizioni che faranno seguito alle modalità summenzionate.
Art. 18 Shetland Box
1. Nella regione di cui all'allegato II, per le specie che vi rivestono particolare importanza in quanto sono biologicamente sensibili a causa delle caratteristiche specifiche del loro sfruttamento, l'attività di pesca dei pescherecci comunitari aventi una lunghezza tra perpendicolari non inferiore ai 26 metri, che pescano specie demersali diverse dalla busbana norvegese e dal melù, è disciplinata da un sistema di autorizzazioni preventive, conformemente alle modalità stabilite dal presente regolamento e, in particolare, dall'allegato II.
2. Le modalità d'applicazione e le procedure per l'attuazione del paragrafo 1 possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2.
Art. 19 Revisione delle norme di accesso
1. Entro il 31 dicembre 2003 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle norme di accesso alle acque e alle risorse previste dalla normativa comunitaria e diverse da quelle di cui all'articolo 17, paragrafo 2, nella quale si valuta l'opportunità di queste norme rispetto agli obiettivi di conservazione e di sfruttamento sostenibile.
2. Sulla base della relazione di cui al paragrafo 1 e in considerazione del principio stabilito dall'articolo 17, paragrafo 1, il Consiglio decide, entro il 31 dicembre 2004, in merito alla necessità di apportare eventuali adeguamenti a queste norme.
Art. 20 Ripartizione delle possibilità di pesca
1. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide in merito ai limiti di cattura e/o di sforzo di pesca e alla ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri, nonché in merito alle condizioni associate a tali limiti. Le possibilità di pesca sono ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire a ciascuno di essi la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca.
2. Quando la Comunità stabilisce nuove possibilità di pesca, il Consiglio ne decide la ripartizione, tenendo conto degli interessi di ogni Stato membro.
3. Ogni Stato membro decide, per le navi battenti la sua bandiera, il metodo di ripartizione delle possibilità di pesca ad esso assegnate conformemente alla normativa comunitaria. Esso informa la Commissione del metodo di ripartizione utilizzato.
4. Il Consiglio stabilisce le possibilità di pesca disponibili per i paesi terzi nelle acque comunitarie e le assegna a ciascuno di essi.
5. Gli Stati membri possono, dopo averne dato notifica alla Commissione, procedere allo scambio, in parte o per intero, delle possibilità di pesca loro assegnate.
Capo V. Sistema comunitario di controllo e di esecuzione
Art. 21 Sistema comunitario di controllo e di esecuzione
È esercitato un controllo sull’accesso alle acque e alle risorse e sull’esercizio delle attività di cui all’articolo 1 ed è garantita l’osservanza delle norme della politica comune della pesca. A tal fine è istituito un sistema comunitario di controllo, ispezione ed esecuzione delle norme della politica comune della pesca.