Sez. 1, Ordinanza n. 29843 del 20/11/2024 (Rv. 673136-01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA' E MATERNITA' - LEGITTIMAZIONE | Disconoscimento di paternità e dichiarazione giudiziale di paternità - Giudizi autonomi - Identità della parte sostanziale - Differenti rappresentanti processuali - Conseguenze.
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA' E MATERNITA' - LEGITTIMAZIONE
Le azioni per il disconoscimento della paternità e per la dichiarazione giudiziale di paternità, pur connotate da un rapporto di pregiudizialità sostanziale, mantengono una loro autonomia in relazione alle disposizioni cha affidano la rappresentanza processuale del minore, parte sostanziale in entrambi i procedimenti, a soggetti differenti e distinti, con la conseguenza che nei confronti di ciascuno di essi maturano gli effetti processuali dei due distinti giudizi, in ragione del diverso atteggiarsi dell'interesse del minore.
Cod. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 273 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 81
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)