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Sez. 1 - , Ordinanza n. 11677 del 16/06/2020 (Rv. 657953 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO | Patrocinio a spese dello Stato - Giudizio di cassazione - Liquidazione del compenso del difensore della parte - Competenza della Corte di cassazione - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2020-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657953-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO

La Corte di cassazione non è competente alla liquidazione dei compensi al difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio, atteso il tenore dell'art. 83, comma 2 del d.P.R. n. 115 del 2002, senza che conclusioni diverse possano trarsi dal comma 3 bis del medesimo art. 83 - introdotto dall'art. 1 della l. n. 208 del 2015 - che nell'imporre al giudice l'adozione del decreto di pagamento "contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta", esplicita solo una finalità acceleratoria senza incidere sulle regole di competenza per la liquidazione.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 83 PENDENTE, Legge 24/02/2005 num. 25 art. 3, Legge 28/12/2015 num. 208 art. 3 com. 783, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 83 com. 3 PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)