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Sez. 3 - , Ordinanza n. 5968 del 03/03/2020 (Rv. 657163 - 01)

LOCAZIONE - MIGLIORAMENTI APPORTATI ALLA COSA LOCATA | Clausola che esclude il diritto all'indennità per i miglioramenti in favore del conduttore - Limitazione di responsabilità del locatore - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2020-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657163-01

LOCAZIONE - MIGLIORAMENTI APPORTATI ALLA COSA LOCATA

La clausola del contratto di locazione che esclude la corresponsione al conduttore di un'indennità per i miglioramenti non è da considerarsi clausola limitativa della responsabilità del locatore ai sensi dell'art. 1229 c.c., perché non incide sulle conseguenze della colpa o dell'eventuale inadempimento di quest'ultimo, bensì sul diritto sostanziale all'indennità prevista, con norma derogabile, dall'art. 1592 c.c..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1229, Cod. Civ. art. 1592

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)