Sez. 1, Sentenza n. 13269 del 05/10/2000 (Rv. 540766 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ | Giudice di pace - Ricorribilità in Cassazione - Limiti.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ
Le sentenze pronunciate dal giudice di pace nelle controversie di valore non superiore ai due milioni di lire - sentenze da ritenersi sempre pronunciate secondo equità - sono impugnabili in Cassazione solo per violazione di norme processuali, costituzionali e comunitarie di rango superiore, nonché per inesistenza, apparenza o radicale contraddittorietà della motivazione, essendo il controllo di legittimità limitato alla mera verifica esterna dell'esercizio dell'equità. Ne consegue che non è sufficiente, ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione nei confronti di dette sentenze, il rilievo della sola insufficienza dei motivi posti dal giudice di pace a base della propria decisione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)