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Sez. 1, Sentenza n. 52 del 15/01/1969 (Rv. 337878 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - ESPOSIZIONE DEL FATTO - ESPOSIZIONE SEPARATA - NECESSITA - INSUSSISTENZA - RIASSUNTO DEL CONVENUTO SOSTANZIALE DELLA CONTROVERSIA - SUFFICIENZA - DECISIONI NEI GIUDIZI DISCIPLINARI DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1969-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/337878-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - ESPOSIZIONE DEL FATTO - ESPOSIZIONE SEPARATA - NECESSITA - INSUSSISTENZA - RIASSUNTO DEL CONVENUTO SOSTANZIALE DELLA CONTROVERSIA - SUFFICIENZA - DECISIONI NEI GIUDIZI DISCIPLINARI DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - APPLICABILITA.*

Nei provvedimenti giurisdizionali aventi natura di sentenza non devono essere necessariamente contenute una riproduzione completa ed analitica dello svolgimento del processo ed una particolareggiata menzione delle deduzioni, in fatto e in diritto, delle parti, essendo invece sufficiente, ai fini della validita della sentenza, che in essa sia in succinto riassunto il contenuto sostanziale della controversia con riferimento agli elementi Atti a giustificare le ragioni del decidere. Ne e necessario che l'esposizione dei fatti sia contenuta in una parte separata della sentenza e prima della motivazione, essendo sufficiente che l'oggetto sostanziale della controversia sia chiaramente desumibile dal complesso della sentenza stessa, sia pure dal contesto della motivazione. Tali principi trovano applicazione anche in materia di decisioni emesse in Sede disciplinare dal consiglio nazionale forense, per le quali anzi, data la natura del giudizio e la particolare qualificazione delle parti, il RD 22 gennaio 1934 n 37 si limita a richiedere (art 64) ch'esse contengano l'indicazione dell'oggetto del ricorso e le deduzioni del ricorrente. (V 2079-66, massima n 324051 54-66, massima n 320111 1220-64).*

Riferimenti normativi: Legge 22/01/1934 num. 37 art. 64, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)