Sez. 6, Sentenza n. 6879 del 08/02/1989 Ud. (dep. 08/05/1989) Rv. 181283 - 01
STUPEFACENTI - COMMERCIO FRAUDOLENTO - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - SUSSISTENZA - PROVA - CRITERI.*
STUPEFACENTI - COMMERCIO FRAUDOLENTO - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - SUSSISTENZA - PROVA - CRITERI.*
Il reato di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti presuppone la prova circa la sussistenza di strutture, sia pur rudimentali, sia tecniche che operative, deducibili dall'apprestamento di mezzi, sia pur semplici, per il perseguimento del fine, dei rapporti tra i complici e dalla distribuzione dei compiti. Peraltro, รจ necessario anche dimostrare che detti elementi conducono alla prova della programmazione di una serie indeterminata di delitti, con la consapevolezza, per ciascun associato, di far parte di un sodalizio criminoso.*
Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 75
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)