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Sez. L, Sentenza n. 1312 del 06/02/1988 (Rv. 457474 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - D'INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - MANCANZA DEL COSIDDETTO REQUISITO REDDITUALE - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE DA PARTE DELL'I N P S - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1988-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457474-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - D'INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - MANCANZA DEL COSIDDETTO REQUISITO REDDITUALE - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE DA PARTE DELL'I N P S - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI.*

In tema di pensione d'Invalidità, la Mancanza del cosiddetto requisito reddituale introdotto dall'art. 8 del d.l. 12 settembre 1983 n. 463 (nel testo risultante dalla legge di conversione 11 novembre 1983 n. 638) non può essere dall'i.N.P.S. dedotta per la prima volta in Sede di legittimità - anche se oggetto (al pari della Mancanza del requisito contributivo) di eccezione impropria sottratta alle preclusioni stabilite dagli artt. 416 e 437 cod. proc. civ. - qualora gli elementi di fatto con riguardo ai quali la questione deve essere risolta non abbiano formato oggetto di trattazione nelle precedenti fasi di merito svoltesi in epoca posteriore al 26 novembre 1983 (data di entrata in vigore del suindicato art. 8). (V 7140/86, mass n 449219; (V 5031/86, mass n 447692; (V 2479/86, mass n 445576; (V 2044/86, mass n 445245).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 8, Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)