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Sez. 2, Sentenza n. 1221 del 05/04/1975 (Rv. 374670 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA - DEL DEBITORE - LIMITI - INIMPUTABILE IMPOSSIBILITA DELLA PRESTAZIONE - NECESSITA - MERA DIFFICOLTA - INSUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1975-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374670-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA - DEL DEBITORE - LIMITI - INIMPUTABILE IMPOSSIBILITA DELLA PRESTAZIONE - NECESSITA - MERA DIFFICOLTA - INSUFFICIENZA.*

La semplice difficolta della prestazione, cioe qualsiasi causa sopravvenuta che renda piu oneroso l'adempimento dell'obbligazione, non esclude la responsabilita per inadempimento. Il debitore, per sottrarsi a tale responsabilita, presunta ex art 1218 cod civ, deve provare l'assoluta impossibilita della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, cioe da una causa obiettiva estranea alla sua volonta, caso fortuito o forza maggiore. (Conf 699/65; V 2077/63; 2835/62; 2769/61).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)