Sez. T, Ordinanza n. 1782 del 26/01/2026 (Rv. 677729-01)
GIUOCO E SCOMMESSA - CONCORSI PRONOSTICI - IN GENERE | Dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 7, comma 3-quater, del d.l. n. 158 - Debenza dei tributi dovuti a seguito dell’esercizio dell’attività di gioco illegale - Fondamento.
GIUOCO E SCOMMESSA - CONCORSI PRONOSTICI - IN GENERE
L'intervenuta dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 7, comma 3-quater, d.l. n. 158 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 189 del 2012, operata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 105 del 2025, non fa venire meno la debenza dei tributi dovuti a seguito dell'esercizio dell'attività di gioco illegale, in quanto essa si fonda sull'applicazione dell'art. 1, comma 646, lettera b), della l. n. 190 del 2014, disposizione che - diversamente da quella dichiarata incostituzionale - non è né generica né indeterminata, posto che, nell'identificare la fattispecie impositiva e il soggetto passivo del tributo, si dirige al solo gioco illegale ed è volta a contrastare la messa a disposizione di specifici apparecchi (cd. "totem") analiticamente individuati.
Decreto Legge 13/09/2012 num. 158 art. 7 com. 3 CORTE COST., Legge 08/11/2012 num. 189 CORTE COST., Legge 23/12/2014 num. 190 art. 1 com. 646 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 110 com. 6 lett. A CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)