Sez. L, Sentenza n. 9294 del 24/04/2014 (Rv. 630788 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - CARRIERE - IN GENERE | Lavoro pubblico contrattualizzato - Procedure di riqualificazione riservata al personale dell'Avvocatura dello Stato - Integrazione delle previsioni del c.c.n.l. con quelle del contratto integrativo per il personale dell'Avvocatura dello Stato - Necessità.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - CARRIERE - IN GENERE
La disposizione dell'art. 15 comma 1, lett. b), del c.c.n.l. per il comparto Ministeri del 16 febbraio 1999, che prevede un criterio preferenziale in favore dei candidati provenienti dalla posizione economica immediatamente inferiore a quella oggetto di selezione (nel caso di specie, B2 rispetto alla posizione B3 messa a concorso) stabilendo che, al termine dei percorsi di riqualificazione, "sarà definita una graduatoria per la cui formulazione sarà considerato, in ogni caso, elemento determinante la posizione economica di provenienza" deve essere integrata dalla previsione contrattuale collettiva integrativa (nella specie, contenuta nell'art. 28, punto 6, del contratto collettivo integrativo del 10 ottobre 2000 per il personale dell'Avvocatura dello Stato) e dallo stesso bando di concorso, che specificano il contenuto di questa preferenza, in termini di requisiti per la partecipazione al concorso e di criterio residuale di scelta in caso di parità di punteggio, senza che il personale di categoria immediatamente inferiore a quella messa a concorso (nella specie, B2) sia sempre e comunque preferito a quello di categoria inferiore (nella specie, B1).
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 16/02/1999, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)