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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 366 del 1993

Decisione
decisa il 1993-07-26, depositata il 1993-07-30
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:366
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 19790

  • Tributi in genere
  • Disposizioni per agevolare la definizione delle pendenze tributarie
  • Onere di impegnarsi a versare, unitamente alla dichiarazione integrativa, lire cinquecentomila per ciascuno dei periodi d'imposta per i quali non era stata presentata la dichiarazione
  • Ritenuta "equiparazione, in contrasto con il divieto di trattamento identico di situazioni diverse, di coloro che non avevano presentato la denuncia dei redditi pur essendovi tenuti a quelli che non l'avevano presentata per non esservi tenuti"
  • Difetto assoluto di motivazione sulla rilevanza
  • Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione per assoluto difetto di motivazione sulla rilevanza oltre che per la mancanza della necessaria esposizione del fatto.

Norme impugnate

  • art. 19, comma 5, d.l. 10 luglio 1982, n. 429
  • art. 19 legge 7 agosto 1982, n. 516

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 19, quinto comma, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui reditti e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze tributarie), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, promossi con n. 2 ordinanze emesse il 20 giugno e il 18 luglio 1991 dalla Commissione tributaria di 1° grado di Sanremo sui ricorsi proposti da Praino Maria e Russo Liliana contro l'ufficio Imposte Dirette di Sanremo, iscritte ai nn. 134 e 135 del registro ordinanze 1993 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1993; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 7 luglio 1993 il Giudice relatore Francesco Greco;
punto 1
Ritenuto che la Commissione tributaria di 1° grado di Sanremo, sul ricorso proposto da Russo Liliana contro l'ufficio Imposte Dirette di Sanremo, con ordinanza del 18 luglio 1991 (R.O. n. 134 del 1993), pervenuta alla Corte costituzionale il 15 marzo 1993, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, quinto comma, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516; che, a parere della remittente, sarebbe violato l'art. 3 della Costituzione, in quanto risultano equiparate le posizioni di chi non aveva presentato la denunzia dei redditi pur essendovi tenuto e quella di chi non la aveva presentata in quanto non vi era tenuto; che la medesima questione è stata sollevata dalla stessa Commissione Tributaria con ordinanza del 20 giugno 1991, pervenuta alla Corte il 15 marzo 1993 (R.O. n. 135 del 1993), nel giudizio proposto da Praino Maria contro l'Ufficio II.DD. di Sanremo; che in entrambi i giudizi è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per la inammissibilità, essendo le ordinanze di rimessione prive di indicazioni delle controversie a quibus nonché di motivazione sulla rilevanza o, nel merito, per la infondatezza;
punto 2
Considerato che i due giudizi vanno riuniti perché prospettano la medesima questione; che manca del tutto la motivazione sulla rilevanza della questione sollevata, non risultando nemmeno la necessaria esposizione del fatto; che pertanto le questioni sono manifestamente inammissibili;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi; dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, quinto comma, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze tributarie), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dalla Commissione Tributaria di 1° grado di Sanremo con le ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 luglio 1993. Il presidente: GRECO Il redattore: GRECO Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 30 luglio 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze