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Sez. 2, Sentenza n. 2688 del 24/07/1968 (Rv. 335239 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE RECESSO E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - DIMISSIONI - PER GIUSTA CAUSA - CONTESTAZIONE TEMPESTIVA DEI MOTIVI DEL RECESSO - NECESSITA - MOTIVI NON CONTESTATI O TARDIVAMENTE CONTESTATI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1968-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/335239-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE RECESSO E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - DIMISSIONI - PER GIUSTA CAUSA - CONTESTAZIONE TEMPESTIVA DEI MOTIVI DEL RECESSO - NECESSITA - MOTIVI NON CONTESTATI O TARDIVAMENTE CONTESTATI - IRRILEVANZA.*

Secondo il vigente ordinamento (art. 2119 cod. civ.), tra giusta causa di recesso dal contratto di lavoro e risoluzione del rapporto in tronco deve sussistere un rapporto di causalita immediata. Di conseguenza e indispensabile che il giusto motivo di recesso sia tempestivamente contestato nel mentre rimangono privi di Rilevanza i motivi non contestati o tardivamente contestati, anche se l'esistenza degli stessi risulti provata, e qualunque sia la loro gravita.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)