Sez. U, Sentenza n. 20545 del 29/07/2008 (Rv. 604588 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Delimitazione - Accertamento dell'esistenza dell'obbligazione tributaria e delle obbligazioni solidali derivanti dalla normativa tributaria - Giurisdizione tributaria - Configurabilità - Obbligazioni assunte al di fuori del rapporto tributario - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fattispecie relativa a canoni di fognatura.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
Sussiste la giurisdizione tributaria per le controversie aventi ad oggetto l'accertamento dell'esistenza della obbligazione tributaria e delle obbligazioni solidali derivanti dalla normativa tributaria; pertanto, spetta al giudice ordinario la controversia in cui (come nella specie) non è in discussione l'esistenza dell'obbligazione tributaria, ma l'efficacia nei confronti della curatela fallimentare del pagamento del tributo, dovuto da altro soggetto, effettuato dalla società, poi fallita, sulla base di asseriti obblighi assunti, al di fuori del rapporto tributario, dalla stessa società nei confronti dell'ente impositore. (Fattispecie relativa al pagamento di canoni di fognatura e depurazione per gli anni dal 1990 al 1993, effettuato da società diversa da quella obbligata al fine di ottenere la voltura dell'autorizzazione amministrativa).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)