Sez. 3, Sentenza n. 1612 del 19/09/1970 (Rv. 347525 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI (RESPONSABILITA CIVILE) - PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - PROVA LIBERATORIA - FUNZIONE SUSSIDIARIA DELLA PRESUNZIONE - CONDIZIONI DELLA PROVA LIBERATORIA.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI (RESPONSABILITA CIVILE) - PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - PROVA LIBERATORIA - FUNZIONE SUSSIDIARIA DELLA PRESUNZIONE - CONDIZIONI DELLA PROVA LIBERATORIA.*
La presunzione di colpa a carico di entrambi i conducenti, prevista dall'art 2054 cod civ, ha una funzione meramente sussidiaria, nel senso che essa opera se ed in quanto non sia possibile accertare in concreto le rispettive responsabilita. Cio postula, anzitutto, l'indagine sulle precise modalita del sinistro, dalle quali e possibile desumere a chi debba essere imputato lo evento dannoso, e, solo quando le risultanze gia acquisite al processo non offrano i necessari elementi di giudizio, la presunzione legale anzidetta comporta per i conducenti dei veicoli venuti a collisione lo Onere della prova liberatoria. Qualora poi dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, in tale ipotesi, per attribuire a lui la causa determinante ed esclusiva del sinistro, deve rimanere in pari tempo accertato che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione ed a quelle di comune prudenza altrimenti quest'ultimo, per la presunzione di colpa che pure su di lui grava, e anch'egli tenuto a provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)