Sez. L, Sentenza n. 7360 del 30/05/2001 (Rv. 548098 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE | Inottemperanza all'ordine impartito dal giudice - Vizio riguardante l'instaurazione del contraddittorio - Carattere autonomo ed assorbente - Conseguenza - Erroneo presupposto dell'intervento ordinatorio del giudice - Rilevanza - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE
Allorché il giudice abbia disposto, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. (ovvero, nel rito del lavoro, dell'art. 421 cod. proc. civ.), la rinnovazione della notificazione dell'atto introduttivo sul presupposto della omissione, della nullità o dell'inesistenza della prima, ai fini della verifica della regolare instaurazione del contraddittorio occorre aver riguardo esclusivamente alla situazione processuale determinatasi per effetto dell'ordine del giudice; sicché, ove questo sia rimasto ineseguito, il vizio ha un rilievo autonomo ed assorbente, mentre non spiega alcuna rilevanza la circostanza che l'intervento ordinatorio del giudice sia eventualmente frutto di un'erronea valutazione per essere stata la rinnovazione della notificazione disposta in presenza di un contraddittorio già integro.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)