Sez. 1, Sentenza n. 2605 del 30/11/1971 Ud. (dep. 21/04/1972) Rv. 120880 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ELEMENTO OGGETTIVO(MATERIALE) - MINACCIA - ESTREMI.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ELEMENTO OGGETTIVO(MATERIALE) - MINACCIA - ESTREMI.*
Ai fini del delitto di estorsione, la minaccia puo essere palese o meno, larvata o esplicita, determinata o indiretta, non occorrendo che sia esplicita e manifesta, ed e ben ritenuta sussistente tutte le volte che-avuto riguardo alla personalita sopraffattrice dell'agente, alla organizzazione criminosa di cui e espressione, alle circostanze ambientali, alla ingiustizia della pretesa, alle particolari condizioni della vittima-questa, di fronte alla ingiusta richiesta del reo di trarre profitto della sua situazione patrimoniale, venga a trovarsi ragionevolmente nella condizione di doverne subire la volonta come rimedio atto ad evitare-nel caso di mancata adesione-il paventato verificarsi di piu grave pregiudizio.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 629 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)