Sez. 1, Sentenza n. 4879 del 29/07/1980 (Rv. 408702 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - INTERESSI - SANZIONI NON PENALI PER LE VIOLAZIONI - SOPRATTASSE - OMESSA O TARDIVA REGISTRAZIONE - SOMME DOVUTE A TITOLO DI SOPRATTASSA RISCOSSA AL MOMENTO DELLA TARDIVA REGISTRAZIONE - INTERESSI DI MORA - INAPPLICABILITA.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - INTERESSI - SANZIONI NON PENALI PER LE VIOLAZIONI - SOPRATTASSE - OMESSA O TARDIVA REGISTRAZIONE - SOMME DOVUTE A TITOLO DI SOPRATTASSA RISCOSSA AL MOMENTO DELLA TARDIVA REGISTRAZIONE - INTERESSI DI MORA - INAPPLICABILITA.*
La norma dell'art 1 della legge n 29 del 1961 che disciplina gli interessi moratori sulle 'somme dovute all'erario per tasse o imposte indirettè, in quanto di carattere eccezionale, non e applicabile neppure in via analogica alle somme dovute per le pene pecuniarie o per le soprattasse conseguenti all'inadempimento di obbligazioni tributarie, e, pertanto, non sono applicabili interessi di mora sulle somme dovute a titolo di soprattassa riscossa al momento della tardiva registrazione. (contra 2698/78, mass n 392071; (contra 1549/78, mass n 390931; (contra 727/78, mass n 390071).*
Riferimenti normativi: Legge 26/01/1961 num. 29 art. 1 CORTE COST., Legge 26/01/1961 num. 29 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)