Sez. 5 - , Ordinanza n. 11840 del 12/05/2017 (Rv. 644112 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Istanza di variazione di attribuzione di rendita - Inerzia dell’Ufficio - Successiva istanza di attribuzione di rendita con procedura DOFCA - Natura reiterativa della precedente istanza - Conseguenze - Diritto al rimborso dell’imposta versata in eccedenza - Decorrenza - Dalla prima istanza.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di ICI, nel caso di presentazione di istanza di attribuzione di rendita con procedura DOCFA, di contenuto identico ad altra istanza precedentemente inoltrata e sulla quale non si è provveduto per inerzia dell’Ufficio, deve essere attribuito alla seconda istanza carattere di atto meramente reiterativo e sollecitatorio della originaria richiesta di variazione, che mantiene, quindi, la sua efficacia, sicchè al contribuente spetta il rimborso dell’eccedenza dell’imposta versata a partire dalla data di presentazione della prima istanza.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 11 CORTE COST., Legge 21/11/2000 num. 342 art. 74 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)