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Sez. 2, Sentenza n. 2372 del 09/07/1968 (Rv. 334719 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - DIFFERENZE E RAPPORTI CON ALTRE AZIONI - DIFFERENZE TRA L'AZIONE DI RIVENDICAZIONE E QUELLA DI ACCERTAMENTO DELLA PROPRIETA - CONSEGUENZE IN ORDINE AL CONTENUTO DELLA PROVA - NEGATORIA SERVITUTIS - PROVA A CARICO RISPETTIVAMENTE DELL'ATTORE E DEL CONVENUTO.*
Stato
decisa il 1968-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/334719-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - DIFFERENZE E RAPPORTI CON ALTRE AZIONI - DIFFERENZE TRA L'AZIONE DI RIVENDICAZIONE E QUELLA DI ACCERTAMENTO DELLA PROPRIETA - CONSEGUENZE IN ORDINE AL CONTENUTO DELLA PROVA - NEGATORIA SERVITUTIS - PROVA A CARICO RISPETTIVAMENTE DELL'ATTORE E DEL CONVENUTO.*

L'Azione reale di rivendicazione ha natura petitoria e restitutoria, essendo caratterizzata dal presupposto che l'attore assume di essere proprietario della cosa e di non averne il possesso ed agisce contro colui che di fatto la possiede o la detiene, oltre che per ottenere il riconoscimento giudiziale del proprio diritto di proprieta, anche per conseguire la restituzione della cosa. Diversa e, invece, l'Azione di accertamento della proprieta - nel cui ambito rientra anche la negatoria servitutis - poiche essa postula che l'attore sia gia investito, se non della materiale detenzione del bene controverso, quanto meno del possesso del medesimo ed e esperita contro chi gli contesta la proprieta. Ne consegue che l'Azione di accertamento, avendo per obiettivo non la modificazione di uno stato di fatto preesistente in quanto non conforme allo stato di diritto, ma l'eliminazione di ogni incertezza circa la legittimita del potere di fatto sulla cosa di cui l'attore e gia investito, non richiede una prova della proprieta della cosa di cui assume di essere titolare cosi rigorosa come quella richiesta per l'Azione di revindica, essendo sufficiente che l'attore dimostri di possedere il fondo in virtu di un titolo valido di acquisto, spettando poi, al convenuto che contesta la liberta del fondo di fornire la prova del preteso suo diritto sul fondo medesimo.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 949

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)