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Sez. 5, Sentenza n. 1520 del 17/03/2000 Cc. (dep. 06/04/2000) Rv. 215834 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Confisca - Disponibilità dei beni - Estensione concettuale - Conseguenze in ordine alla legittimazione dell'impugnazione - Soggetto socio di società di capitali.
Stato
decisa il 2000-03-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215834-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE

In materia di misure di prevenzione, il concetto di disponibilità del bene sottoposto a confisca introdotto dall'articolo 2 ter della legge 575/1965 comprende una gamma di ipotesi diversificate che possono andare dal diritto di proprietà vero e proprio a situazioni di intestazione fittizia ad un terzo soggetto, in virtù ad esempio di un contratto simulato o fiduciario, fino a situazioni di mero fatto basate su una posizione di mera soggezione in cui si trovi il terzo titolare del bene nei confronti del sottoposto alla misura di sicurezza personale. Di qui la necessità che quest'ultimo, qualora intenda impugnare il provvedimento di confisca di un bene intestato ad un terzo, ai fini di dimostrare la propria legittimazione affermi innanzitutto il proprio diritto sulla cosa ed, inoltre, provveda a qualificarlo poiché, ad esempio, una situazione di mera disponibilità di fatto non supportata dalla esistenza di un titolo giuridico non potrebbe comunque costituire fonte di legittimazione alla impugnazione. (Ha precisato la Corte, con riferimento alla posizione del socio di una società di capitali dotata di personalità giuridica, che l'eventuale controllo che il socio possa esercitare sulla società in virtù della disponibilità del pacchetto azionario o delle quote comporta una disponibilità indiretta e di fatto, oltre che sulla società in quanto tale, anche sui beni della stessa senza però che il medesimo possa affermare di avere su questi ultimi una titolarità giuridica qualificata che gli consenta di impugnare il provvedimento di confisca in vece degli organi societari a ciò legittimati).

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 lett. T CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)