diritto.io

Sez. T, Ordinanza n. 13279 del 19/05/2025 (Rv. 675054-01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE | Recupero del credito tributario di altro Stato dell’Unione europea - Mutua assistenza ex art. 8 del d.lgs. n. 69 del 2003, attuativo dell’art. 14, par. 1, lett. b), della direttiva 2001/44/CE - Decorso del quinquennio dalla formazione del titolo esecutivo - Conseguenze - Decadenza o prescrizione del credito - Esclusione - Venir meno dell’obbligo di assistenza da parte dello Stato italiano - Sussistenza.
Stato
decisa il 2025-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/675054-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE

In tema di recupero del credito tributario di altro Stato dell'Unione europea, in base alla disciplina sulla mutua assistenza, prevista "ratione temporis" dall'art. 8 del d.lgs. n. 69 del 2003 in attuazione della direttiva 2001/44/CE, il decorso di più di un quinquennio tra la data di formazione del titolo esecutivo nello Stato richiedente e quella della richiesta di recupero del credito non determina alcuna decadenza o prescrizione del credito stesso, né della sua riscossione, provocando unicamente il venir meno dell'obbligo dello Stato italiano di prestare l'assistenza richiesta.

Decreto Legisl. 09/04/2003 num. 69 art. 8, Direttive del Consiglio CEE 15/06/2001 num. 44

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)