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Sez. 2, Sentenza n. 6009 del 01/03/1972 Ud. (dep. 29/09/1972) Rv. 121908 - 01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - LATITANTE - NOTIFICAZIONE EFFETTUATA NEL DOMICILIO DEL LATITANTE A MANI DI FAMILIARE CONVIVENTE - RITUALITA.*
Stato
decisa il 1972-03-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/121908-01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - LATITANTE - NOTIFICAZIONE EFFETTUATA NEL DOMICILIO DEL LATITANTE A MANI DI FAMILIARE CONVIVENTE - RITUALITA.*

Se e vero che, per il disposto dell'art 173 cod proc pen le notificazioni all'imputato latitante si eseguono mediante deposito nella cancelleria o segreteria, a norma del primo capoverso dell'art 170 stesso codice, tuttavia deve ritenersi ritualmente eseguita anche la notificazione effettuata nel domicilio del latitante a mani di un familiare convivente, in quanto piu idonea di quella eseguita col deposito nei predetti uffici a portare l'atto notificato a conoscenza dell'interessato, il cui diritto alla difesa non solo non viene cosi ad essere leso, ma viene anzi favorito, permettendo ai familiari di adoperarsi tempestivamente a favore del congiunto, sia comunicandogli l'atto o il contenuto dello stesso sia con interventi propiziatori presso il difensore o eventuali parti lese.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 173 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)