Sez. 3, Sentenza n. 7902 del 08/01/2015 Ud. (dep. 23/02/2015) Rv. 262491 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - IN GENERE | Pene accessorie - Interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole nonché da ogni ufficio in istituzioni o altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori prevista dall'art. 609 nonies cod. pen. - Questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 3 e 27 Cost. - Manifesta infondatezza - Ragioni.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - IN GENERE
E manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 609-nonies cod. pen., in relazione agli artt. 3 e 27 Cost. nella parte in cui prevede, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, la pena accessoria dell'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori, in quanto detta sanzione può efficacemente contribuire all'emenda del condannato e al suo reinserimento nel consorzio civile inducendolo a mantenere la buona condotta richiesta per conseguire la riabilitazione, che estingue le pene accessorie.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 609 ter PENDENTE, Cod. Pen. art. 609 quater, Cod. Pen. art. 609 novies, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 607 com. 8, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 27
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)