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Sez. L, Sentenza n. 3196 del 15/07/1977 (Rv. 386713 - 01)

COMUNE - FUNZIONI DEL COMUNE - IN GENERE - CREAZIONE DI UN ENTE DESTINATO AD ALLESTIRE MOSTRE D'ARTE - ATTIVITA ISTITUZIONALE DEL COMUNE - ESCLUSIONE - RESPONSABILITA DEL SINDACO PER I DEBITI DEI PRESTATORI DI LAVORO IN FAVORE DELL'ENTE PRIMA DELL'ACQUISTO DELLA PERSONALITA GIURIDICA - SUSSISTENZA - DISCIPLINA RELATIVA ALLE ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE ED ALLE FONDAZIONI - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1977-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386713-01

COMUNE - FUNZIONI DEL COMUNE - IN GENERE - CREAZIONE DI UN ENTE DESTINATO AD ALLESTIRE MOSTRE D'ARTE - ATTIVITA ISTITUZIONALE DEL COMUNE - ESCLUSIONE - RESPONSABILITA DEL SINDACO PER I DEBITI DEI PRESTATORI DI LAVORO IN FAVORE DELL'ENTE PRIMA DELL'ACQUISTO DELLA PERSONALITA GIURIDICA - SUSSISTENZA - DISCIPLINA RELATIVA ALLE ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE ED ALLE FONDAZIONI - APPLICABILITA.*

La creazione, da parte di un comune di un ente destinato ad allestire mostre d'arte (nella specie, 'biennale di Palermò) esula dalle finalita istituzionali del comune medesimo, e da origine ad un'organizzazione di natura privatistica. Pertanto, al fine di individuare il soggetto obbligato al pagamento dei debiti di lavoro, per prestazioni effettuate in favore di detto ente, prima che lo stesso abbia acquistato personalita giuridica, occorre far riferimento alla disciplina dettata dal codice civile per le associazioni non riconosciute e le fondazioni, la quale prevede la responsabilita solidale degli amministratori, ovvero dello stesso fondatore, ove questi curi e diriga direttamente l'attivita dell'ente. Tali principi non soffrono deroga nel caso in cui il comune, in attesa del riconoscimento dell'ente, preponga alla sua gestione il proprio sindaco, in quanto tale scelta, per l'indicata natura privatistica dell'attivita in questione, riguarda il sindaco come persona, non come capo del comune, e, quindi, configura un mandato ad amministrare, analogo a quello conferibile a terzi estranei. (V 1427/75, mass n 374985; (V 3579/71, mass n 355274).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2331, Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 91 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)