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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 13 dicembre 1984, cause riunite 129/82 e 274/82

Decisione
decisa il 1984-12-13
ECLI
ECLI:EU:C:1984:391

Epigrafe

Nelle cause riunite 129 e 274/82, Charles Lux, dipendente della Corte dei conti delle Comunità europee, con ľavv. Edmond Lebrun, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo al suo indirizzo privato, 17, rue Bertholet, ricorrente, contro Corte dei conti delle Comunità europee, rappresentata dal suo segretario Jean-Aimé Stoll, in qualità di agente, assistito dall'avv. Lucette Defalque, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso la propria sede, 29, rue Aldringen, convenuta, cause aventi ad oggetto l'annullamento della decisione della convenuta in data 20 gennaio 1982, con la quale il ricorrente veniva inquadrato nel grado A 5, 3o scatto, e l'inquadramento del ricorrente nel grado A 4, LA CORTE (seconda sezione), composta dai signori O. Due, presidente di sezione, P. Pescatore e K. Bahlmann, giudici, avvocato generale : P. VerLoren van Themaat cancelliere : H. A. Rühi, amministratore principale ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
I fatti che hanno dato origine alla controversia, le varie fasi del procedimento, le conclusioni ed i mezzi e argomenti delle parti si possono riassumere come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti

paragrafo 1
Dopo aver superato con successo un concorso interistituzionale, il ricorrente veniva promosso, con decisione 9 settembre 1980, al grado A 5, 2o scatto. Questa decisione era basata su varie disposizioni dello statuto del personale delle Comunità europee ed in particolare sull'art. 46 dello stesso. Il 27 agosto 1981 il ricorrente proponeva contro tale decisione un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello statuto, sostenendo che egli avrebbe dovuto essere inquadrato in base alla decisione della convenuta 21 febbraio 1980, relativa ai criteri di inquadramento e di nomina del personale, e non in base all'art. 46 dello statuto.
paragrafo 2
Rispondendo, in data 18 dicembre 1981, il presidente della Corte dei conti dichiarava di condividere pienamente il punto di vista del ricorrente e decideva che il provvedimento individuale adottato nei suoi confronti sarebbe stato riformato in base alla decisione 21 febbraio 1980 della Corte dei conti.
paragrafo 3
Conseguentemente, il 20 gennaio 1982, il presidente della Corte dei conti, agendo in qualità di autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo APN) adottava una decisione di revoca della decisione 9 settembre 1980 ed inquadrava il ricorrente nel grado A 5, 3o scatto.
paragrafo 4
Ritenendo tuttavia che questo nuovo inquadramento non fosse conforme alla decisione 21 febbraio 1980 e violasse i principi di parità e di obiettività, il 16 marzo 1982 il ricorrente proponeva un reclamo contro questa nuova decisione.
paragrafo 5
A suo avviso, secondo l'art. 2 della decisione 21 febbraio 1980, egli avrebbe diritto all'inquadramento nel grado A 4.

SENTENZA › In fatto › II — La fase scritta del procedimento

paragrafo 1
Subito dopo la presentazione del reclamo, il riccorente proponeva il 13 aprile 1982, un primo ricorso a titolo cautelare, per il caso che la decisione adottata il 20 gennaio 1982 non avesse dovuto costituire oggetto di un reclamo, ma essere direttamente impugnata in sede giurisdizionale (causa 129/82). Il relativo procedimento veniva sospeso fino alla pronunzia della sentenza nella causa 9/81 (Williams/Corte dei conti), che presentava una certa connessione con la presente fattispecie. La sentenza Williams veniva emessa il 6 ottobre 1982.
paragrafo 2
Nel frattempo, non avendo ricevuto risposta da parte della convenuta in merito al reclamo 16 marzo 1982, il ricorrente proponeva, il 13 ottobre 1982, un secondo ricorso contro la tacita decisione di rigetto del reclamo 16 marzo 1982.
paragrafo 3
In questo secondo ricorso, il richiedente chiedeva, nell'interesse di una sana amministrazione della giustizia e per motivi di connessione, se non di pratica identità, la riunione delle due cause.
paragrafo 4
Con ordinanza della seconda sezione in data 16 dicembre 1982, la Corte decideva la riunione delle cause 129 e 274/82 ai fini del procedimento e della sentenza.
paragrafo 5
Nel frattempo, il 24 novembre 1982, la convenuta aveva depositato presso la Corte una domanda d'interpretazione della sentenza 6 ottobre 1982 emessa nella causa Williams. Con lettera 2 dicembre 1982, essa chiedeva alla Corte di sospendere il procedimento nelle due cause riunite fino all'emanazione della sentenza interpretativa.
paragrafo 6
Con ordinanza 29 settembre 1983, la terza sezione dichiarava irricevibile la domanda d'interpretazione della sentenza Williams. Questa ordinanza veniva notificata alle parti. La fase scritta del procedimento riprendeva quindi il suo corso e si è svolta ritualmente.
paragrafo 7
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (seconda sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

SENTENZA › In fatto › III — Le conclusioni delle parti

paragrafo 1
Il ricorrente chiede che la Corte voglia:
paragrafo 2
dichiarare il ricorso ricevibile ed accoglierlo; conseguentemente, a) annullare la decisione 20 gennaio 1982 della convenuta, in quanto con tale atto il ricorrente viene inquadrato nel grado A 5, 3o scatto; b) annullare la decisione di rigetto del reclamo da lui presentato in proposito il 16 marzo 1982; e) dichiarare che il ricorrente dev'essere inquadrato nel grado A 4; porre le spese a carico della convenuta.
paragrafo 3
La convenuta chiede che la Corte voglia:
paragrafo 4
1. dichiarare ricevibili i ricorsi proposti nelle cause 129 e 274/82, ma respingerli nel merito; 2. conseguentemente, confermare l'inquadramento del ricorrente nel grado A 5, 3o scatto; 3. porre le spese a carico del ricorrente.

SENTENZA › In fatto › IV — I mezzi e gli argomenti dedotti dalle parti nella fase scritta del procedimento

punto 1
In entrambi i ricorsi, il ricorrente deduce un mezzo principale ed un mezzo subordinato. a) Il mezzo principale riguarda la violazione dell'art. 5, n. 3, dello statuto, dell'art. 2 della decisione della convenuta in data 21 febbraio 1980, dei principi di parità e di obiettività, nonché del principio «patere legem quam ipse feristi». Il riccorente sostiene, in proposito, che dal testo degli artt. 1 e 2 della suddetta decisione della Corte dei conti risulta che il vincitore di un concorso, qualora non venga nominato nel grado di base della carriera di base della sua categoria, cioè nel grado A 8, dev'essere nominato nel grado indicato nell'art. 2 in funzione della durata della sua esperienza professionale. Benché nell'art. 2 figuri il termine «può», ciò significa unicamente, secondo il ricorrente, che la convenuta ha la facoltà di nominare il candidato che abbia superato un concorso in un grado diverso da quello di base e che, una volta fatto uso di tale facoltà, l'APN deve automaticamente attribuire il grado secondo i criteri definiti nell'art. 2, cioè in funzione della durata dell'esperienza professionale. Secondo il ricorrente, questa interpretazione è confermata dai principi di uguaglianza e di obiettività, poiché non sarebbe giustificato che due candidati i quali abbiano superato il concorso, ed abbiano entrambi la richiesta esperienza professionale, siano inquadrati l'uno nel grado superiore e l'altro nel grado inferiore. Essa troverebbe conferma anche nella decisione della convenuta in data 12 giugno 1980, che modificava la decisione 21 febbraio 1980 specificando che le nomine nel grado A 6 o nel grado A 4 non avrebbero potuto avvenire in futuro se non in circostanze eccezionali da provare caso per caso. Secondo il ricorrente, questa nuova decisione sanciva per la prima volta il principio dell'inquadramento nel grado di base delle carriere intermedie, riconoscendo che la situazione era diversa sotto il regime della decisione 21 febbraio 1980. Inoltre, questa decisione non enunciava alcun motivo che consentisse all'APN di non effettuare la nomina nel grado superiore di una carriera, quando il candidato prescelto fosse in possesso di un'esperienza professionale della durata minima richiesta. Infine, l'interpretazione del ricorrente sarebbe confermata anche dal contesto. Poiché, infatti, si trovava in una fase di organizzazione dei propri servizi, la Corte dei conti aveva voluto facilitare le nomine nei gradi superiori delle carriere intermedie, ed è per questo che essa aveva adottato la decisione 21 febbraio 1980. Soltanto dopo la conclusione di questa fase organizzativa, con le decisioni 12 giugno 1980 e 3 dicembre 1981 all'APN era stato nuovamente riconosciuto un certo potere discrezionale. Il ricorrente conclude la propria argomentazione in merito a questo primo mezzo sostenendo che, poiché aveva un'esperienza di 11 anni e tre mesi al 1o agosto 1980, egli avrebbe dovuto essere nominato nel grado A 4, in quanto l'art. 2 della decisione 21 febbraio 1980 precisa che per la nomina nel grado A 4 è necessaria un'esperienza professionale di almeno 10 anni. b) Per il caso in cui la decisione 21 febbraio 1980 venisse interpretata in senso contrario a quanto da lui sostenuto, il ricorrente deduce in via subordinata un secondo mezzo relativo alla violazione dell'art. 5, n. 3, dello statuto e dei principi di parità e di giustizia distributiva. Egli sostiene infatti che anche nell'ap-plicare la decisione 21 febbraio 1980 dev'essere rispettato il principio di parità. A tal fine, si sarebbero dovuti prevedere criteri identici per tutti i dipendenti, obiettivamente giustificabili e previamente determinati, il che non era avvenuto nella fattispecie. Egli ricorda in proposito che, sotto il regime della decisione 21 febbraio 1980, erano state effettuate 160 nomine applicando automaticamente il criterio della durata dell'esperienza professionale; vi erano state soltanto due eccezioni, per mancanza di posti previsti in bilancio. Quanto alla dichiarazione del presidente della Corte dei conti, secondo cui i candidati promossi al grado A 4 erano tutti in possesso di un minimo di tredici anni di esperienza professionale, il ricorrente osserva: che si tratta di una constatazione a posteriori, fondata su dati statistici, la quale non può in nessun caso sostituire un criterio obiettivamente giustificabile; che non si vede il motivo per cui sarebbero necessari tredici anni di esperienza professionale, mentre la decisione di cui trattasi prevede un minimo di dieci anni; che il divario fra l'esperienza professionale media statisticamente accertata, e cioè 17 anni, e quella del dipendente inquadrato nel grado A 4 con la più breve esperienza professionale, cioè 13 anni, è assai notevole; che è stato inquadrato nel grado A 4 un vincitore di concorso che aveva 22 anni di esperienza professionale; stando così le cose, non può essere obiettivamente giustificato il fatto che vengano trattati nello stesso modo due dipendenti aventi, rispettivamente, 22 e 13 anni di esperienza professionale, e vengano invece trattati in modo diverso due dipendenti aventi, rispettivamente, 13 e 11 anni e 3 mesi di esperienza professionale. Da ciò egli desume che le distinzioni sono state effettuate in modo arbitrario. Infine, egli sostiene che altri dipendenti che, come lui, avevano superato con successo lo stesso concorso, erano stati inquadrati in uno scatto superiore al suo, benché fossero in possesso di un'esperienza professionale di minore durata o non avessero una preparazione di livello universitario.
punto 2
Preliminarmente, la convenuta insiste sul contesto in cui è intervenuta la nomina del ricorrente. In proposito essa sottolinea che, per le nomine effettuate dalla Corte dei conti, si devono distinguere due fasi: quanto alle nomine intervenute prima del 1o aprile 1980, lo scopo perseguito dalla Corte dei conti era quello di coprire i posti di grado più elevato e di dotarsi di una gerarchia. Di conseguenza, la Corte dei conti ha cercato collaboratori altamente qualificati ed è del tutto logico che li abbia assunti nei gradi A 6 e A4. Inoltre, tutti i candidati che venivano così nominati nel grado A 4 avevano almeno 13 anni di anzianità. Il ricorrente, d'altronde, aveva avuto l'opportunità di partecipare a questa prima fase, ma non aveva superato il concorso. Quanto ai concorsi interistituzionali, effettuati dopo il 1o aprile 1980, essi avevano lo scopo di selezionare collaboratori più giovani e di offrire una seconda possibilità ai candidati che non avessero superato la prima fase. In questa seconda fase, le nomine erano state di regola effettuate, salvo circostanze eccezionali, nel grado di base; con questa procedura, soltanto due dipendenti avevano ottenuto il grado A 4, ma essi avevano un'esperienza professionale molto lunga (19 anni). La Corte dei conti conclude che il ricorrente, per il quale la prima fase aveva avuto esito negativo, è stato trattato come tutti gli altri nella seconda fase e, di conseguenza, il principio della parità di trattamento e stato rispettato. a) In merito al primo mezzo dedotto dal ricorrente, la convenuta osserva che questi confonde la carriera con il grado. In effetti, al momento di una nomina, l'APN fa una duplice scelta: dapprima la scelta della carriera (A 5/4), indi quella del grado (o il grado 5 o il grado 4); il fatto che un concorso venga organizzato per una carriera elevata non implica per l'APN, l'obbligo di effettuare la nomina al grado più elevato di tale carriera. D'altra parte, secondo la convenuta, l'interpretazione data dal ricorrente è in contrasto con gli artt. 31 e 32 dello statuto, in quanto implicherebbe che le nomine nel grado avverrebbero ormai soltanto in funzione della durata dell'esperienza professionale, e non più in funzione del posto da coprire. Inoltre, la nomina nel grado superiore nell'ambito di una carriera costituisce una facoltà e dipende dalle disponibilità di bilancio, nonché dal verificarsi di circostanze eccezionali; una siffatta nomina non può quindi avere carattere sistematico, se non si vogliono violare gli artt. 31 e 32 dello statuto. È parimenti inesatto affermare che l'APN, se dispone di un potere discrezionale, deve indicare le ragioni che consentano di determinarne il campo di applicazione: è sufficiente che tali ragioni siano certe, come lo erano nel caso di specie, in cui l'APN, nella prima fase di nomina, dopo che erano stati attribuiti quasi tutti i gradi superiori, ha deciso di assegnare i posti previsti in bilancio e ancora vacanti in tali gradi ai vincitori di concorso che avessero l'esperienza professionale di più lunga durata. b) Per opporsi agli argomenti svolti dal ricorrente a sostegno del suo secondo mèzzo, la convenuta ribadisce che la no mina impugnata si colloca nell'ambito della seconda fase, in cui tutti i dipendenti — a prescindere da poche deroghe — sono stati nominati nel grado inferiore della carriera. Perciò, a suo avviso, l'APN ha correttamente applicato, nell'esercizio del suo potere discrezionale, criteri obiettivamente giustificabili, ch'essa non era tenuta in alcun modo a definire in anticipo. La convenuta sottolinea inoltre che il ricorrente può contestare le altre nomine cui egli si riferisce soltanto impugnandole in sede giurisdizionale, cosa che egli non ha fatto.
punto 3
Nella replica, il ricorrente prende in esame anzitutto ciò che la convenuta ha chiamato il contesto della sua nomina, e cioè le due fasi di costituzione dell'organico. A suo avviso, una siffatta distinzione, effettuata sotto il regime della stessa decisione 21 febbraio 1980, è basata su due principi contraddittori: durante la prima fase, si è proceduto ad inquadramenti nel grado superiore nell'ambito di una stessa carriera, mentre nella seconda fase l'inquadramento ha avuto luogo nel grado inferiore. Ora, secondo il ricorrente, una siffatta prassi è necessariamente illegittima, in quanto inconcepibile e manifestamente in contrasto col principio della parità di trattamento. Tale prassi è inoltre incompatibile con la decisione 12 giugno 1980, che manteneva in vigore, per le nomine da effettuare in seguito a concorsi interistituzionali — come quella del ricorrente — i criteri stabiliti dalla decisione 21 febbraio 1980 e che, per il futuro, modificava tali criteri nel senso che le nomine nei gradi A 4 e A 6 avrebbero potuto effettuarsi soltanto in casi eccezionali. Questa decisione del 12 giugno 1980 prova, quindi, che al ricorrente è stato applicato un principio che si era deciso di far entrare in vigore soltanto dopo la seconda fase. Il ricorrente sostiene che in tal modo, a seconda del procedimento di nomina — concorso interno nella prima fase, concorso interistituzionale nella seconda — sono stati applicati criteri diversi e opposti per l'inquadramento nel grado. Ora, dalla sentenza della Corte 6 ottobre 1982 (causa 9/81, Williams, Race. pag. 3301) risulterebbe che la differenza fra i procedimenti di nomina è irrilevante per quanto riguarda l'inquadramento e non può giustificare una discriminazione in proposito. Il ricorrente sostiene che la fondatezza del ricorso risulta già da quanto precede; soltanto in via cautelare egli illustra i suoi due mezzi d'impugnazione. a) Quanto al primo mezzo, il ricorrente nega di aver confuso le nozioni di carriera e di grado e di aver voluto creare il principio secondo cui l'APN sarebbe tenuta ad affettuare la nomina nel grado più elevato della carriera. A suo avviso, però, l'obbligo in tal senso deriva semplicemente dal testo dell'art. 2 della decisione 21 febbraio 1980. Egli contesta inoltre il fatto che la sua interpretazione sarebbe contraria agli artt. 31 e 32 dello statuto e sostiene che la sua nomina nel grado A 4 invece che nel grado A 5 non sarebbe stata incompatibile con la natura del posto di amministratore principale da assegnare, né con la norma dell'equivalenza fra il grado e il posto, poiché il posto in questione corrisponde ai gradi A 5 e A 4. Inoltre, per quanto riguarda il limite posto dalle disponibilità di bilancio al potere di nomina dell'APN, il ricorrente sostiene che, alla data del 1o agosto 1980, vi erano almeno tre posti A 4 disponibili in bilancio, ed osserva che la sua affermazione è confermata dal fatto che egli stesso, il 22 dicembre 1981, occupava ad interim un posto di grado A 4. Di conseguenza, a suo avviso, è inutile svolgere un'argomentazione giuridica per dimostrare che un'eventuale mancanza di posti disponibili in bilancio non può impedire l'inquadramento di un dipendente a norma dello statuto o delle decisioni generali adottate per la sua attuazione. b) A sostegno del suo secondo mezzo, il ricorrente fa valere anche, per completezza, la violazione della decisione della convenuta 12 giugno 1980. A suo avviso, infatti, secondo questa decisione, il principio della nomina nel grado superiore della carriera deve valere ancora per le nomine della seconda fase, per essere abbandonato in seguito. Di conseguenza, il ricorrente dev'essere nominato nel grado superiore della carriera, cioè in A 4; procedendo diversamente, la convenuta ha quindi violato la suddetta decisione. Opponendosi poi agli argomenti della convenuta, il ricorrente sostiene che, anche se durante la seconda fase tutti i vincitori di concorso fossero stati nominati nel grado inferiore della carriera, si sarebbe tuttavia avuta una discriminazione in quanto la stessa decisione, quella adottata dalla Corte dei conti il 21 febbraio 1980, sarebbe stata applicata in due modi diversi. Inoltre, il ricorrente contesta che durante la seconda fase tutti i dipendenti siano stati nominati nel grado inferiore e sostiene che, invece tutti salvo lui erano stati nominati nel grado superiore. Di conseguenza, anche prendendo in considerazione la cerchia ristretta delle nomine effettuate nella seconda fase, il ricorrente deve concludere di essere stato discriminato. Egli si riferisce in proposito ad altri casi ed ha prodotto in causa una tabella corredata da osservazioni.
punto 4
Nella controreplica, la convenuta osserva in via preliminare ch'essa non può assolutamente ammettere la concezione che è alla base del ricorso, secondo cui l'APN dovrebbe essere costretta a nominare i dipendenti unicamente in funzione della durata della loro esperienza professionale e non, come essa è tenuta a fare in forza dello statuto e della giurisprudenza della Corte, in funzione della natura del posto da coprire. Perciò essa non ritiene opportuno rispondere punto per punto agli argomenti svolti dal ricorrente, e ritiene invece necessario ricordare anzitutto la normativa vigente, onde dimostrare che la tesi del ricorrente è fondamentalmente contraria alla lettera e allo spirito delle norme da applicare nella fattispecie. Secondo la convenuta, dallo statuto, ed in particolare dagli artt. 31 e 32, nonché dall'interpretazione costantemente seguita in proposito dalla Corte, risulta che di regola la nomina di un vincitore di concorso avviene nel grado di base della carriera, determinata con riferimento alla natura del posto da coprire. Soltanto a titolo eccezionale, l'APN può procedere alla nomina nel grado superiore della carriera. Le norme interne elaborate dalla Corte dei conti, che evidentemente si collocano nell'ambito così stabilito dallo statuto, devono perciò essere interpretate alla luce dei suddetti articoli 31 e 32. Ora, secondo la convenuta, l'art. 2 della decisione 21 febbraio 1980 contiene, ad uso dell'APN, una tabella che stabilisce i periodi minimi di esperienza professionale da richiedere ai candidati nella redazione dei bandi di concorso. La tesi secondo cui questa tabella avrebbe lo scopo di definire il grado è in contrasto con lo spirito di tale decisione interna e con lo statuto. Si tratta quindi di una semplice indicazione, priva di qualsiasi effetto automatico, e la distinzione — giustificata da circostanze eccezionali, cioè dalla creazione di una nuova istituzione — tra le due fasi di assegnazione dei posti non può corroborare la tesi secondo cui sarebbe obbligatoria la nomina in funzione della durata dell'esperienza professionale. Tale distinzione non costituisce neppure una violazione del principio della parità di trattamento, poiché la situazione del ricorrente, nominato durante la seconda fase, non è comparabile a quella degli altri dipendenti, nominati durante la prima fase. a) Quanto agli argomenti svolti dal ricorrente sul primo mezzo, la convenuta osserva che è illogico, da parte del ricorrente, appellarsi alla decisione 21 febbraio 1980, mentre difende un'interpretazione contra legem della stessa. La tesi del ricorrente sarebbe insostenibile anche perché, essendo divenuta inconsueta la nomina al grado A 8, l'APN non ha altra scelta che quella di nominare i dipendenti in funzione della durata della loro esperienza professionale. La convenuta insiste sul fatto che le nomine sono senz'altro condizionate dall'esistenza di posti disponibili in bilancio, e sostiene che, per contro, l'APN non è tenuta ad assegnare tutti i posti disponibili; a suo avviso, le nomine devono essere effettuate soltanto in funzione delle attività da svolgere. Infine, la convenuta fa valere che l'APN ha il diritto di decidere una politica delle assunzioni in cui venga stabilita una adeguata struttura gerarchica ed una opportuna piramide di età nell'ambito della stessa. b) Quanto al secondo mezzo, la convenuta ribadisce che, durante la seconda fase, tutti i dipendenti sono stati nominati nel grado inferiore della carriera salvo circostanze eccezionali, e che il ricorrente, se riteneva di essere stato discriminato, avrebbe dovuto impugnare le nomine cui si riferisce. Essa sottolinea, d'altra parte, che i vari casi evocati dal ricorrente nulla hanno in comune con il suo. La convenuta ne desume che lo scopo del ricorrente è quello di costringere l'APN ad applicare automaticamente delle norme, senza alcun margine di valutazione, né possibilità di scelta. Ora, secondo la convenuta, questa tesi è infondata in diritto ed inammissibile in fatto e in termini di gestione del personale. Infine, la convenuta sostiene che il ricorrente basa la propria argomentazione su una concezione errata della competenza dell'APN e delle relative norme, quando rifiuta di riconoscere all'APN il diritto di adottare una propria politica delle assunzioni e del personale e di effettuare gli inquadramenti, come invece essa è tenuta a fare, in funzione dei posti da coprire.

SENTENZA › In fatto › V — La fase orale del procedimento

paragrafo 1
Le parti hanno svolto le proprie difese orali all'udienza del 30 maggio 1984.
paragrafo 2
Il ricorrente ha fra l'altro richiamato l'attenzione sul fatto che la decisione della Corte dei conti 12 giugno 1980 stabilisce che, per i concorsi interistituzionali, si sarebbe dovuto applicare lo stesso sistema applicato nell'ambito dei concorsi interni.
paragrafo 3
La convenuta ha fra l'altro spiegato che la decisione 12 giugno 1980 dispone anche che la data entro la quale dovevano essere effettuate le nomine in base a concorsi interistituzionali sarebbe stata stabilita dall'APN. Questa aveva fissato la data al 1o agosto 1980. Dopo tale data, i criteri per la nomina sono stati modificati nel senso che solo in circostanze eccezionali il vincitore di un concorso può essere direttamente nominato nel grado A 4.
paragrafo 4
Rispondendo ai quesiti formulati dalla Corte in udienza, la convenuta ha precisato, con lettera 6 giugno 1984, che la commissione giudicatrice del concorso interistituzionale CC/A/3/80, in esito al quale il ricorrente è stato nominato il 9 settembre 1980, era stata costituita il 24 aprile 1980; che gli atti di candidatura dovevano essere presentati entro il 5 maggio 1980; che le prove orali si sono svolte il 9 giugno 1980, che la relazione della commissione giudicatrice sullo svolgimento di tali prove è pervenuta al-l'APN il 12 giugno 1980 e che l'offerta di nomina al ricorrente è stata fatta il 3 agosto 1980.
paragrafo 5
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nell'udienza del 25 ottobre 1984.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con due atti pervenuti in cancelleria il 13 aprile e, rispettivamente, il 13 ottobre 1982, il sig. Charles Lux, dipendente della Corte dei conti delle Comunità europee, ha proposto alla Corte di giustizia due ricorsi intesi ad ottenere l'annullamento della decisione 20 gennaio 1982 del presidente della Corte dei conti, con la quale, in esito al concorso interistituzionale CC/A/3/80 bandito il 21 aprile 1980, egli veniva nominato amministratore principale con inquadramento nel grado A 5, 3o scatto. Il ricorrente chiede inoltre che la Corte voglia dichiarare che egli deve essere inquadrato al grado A 4.

SENTENZA › In diritto › Sugli antefatti

punto 2
La Corte dei conti, istituzione creata nel 1977, si trovava, all'inizio del 1980, nella necessità di aumentare il proprio organico e, soprattutto, di coprire i posti di grado più elevato. A tale scopo, il 21 febbraio 1980 essa adottava la «decisione relativa ai criteri di inquadramento e di nomina del personale», contenuta nel documento M 8/80 Rev. 1. L'art. 1 di tale decisione stabilisce che: «in generale, l'autorità che ha il potere di nomina nomina il candidato vincitore di un concorso nel grado di base della carriera di base della categoria o del suo grado» e l'art. 2 precisa che «in deroga all'art. 1, l'APN può procedere alla nomina in un grado diverso dal grado di base della carriera di base della categoria o del quadro in cui rientra l'interessato, a condizione che questi abbia un'esperienza professionale minima ... di dieci anni per il grado A 4...».
punto 3
Inoltre, nel documento MC 6/80 Rev. 1, approvato il 12 giugno 1980 in seduta ristretta, la Corte dei conti decideva che «i criteri di inquadramento nel grado e nello scatto, stabiliti dalla Corte e indicati nel documento M 8/80 Rev. 1, resteranno in vigore fino a quando saranno state decise le nomine da effettuare in esito ai concorsi interistituzionali attualmente in corso. Allorché tali operazioni saranno concluse [data che sarà stabilita dal-l'APN], i criteri indicati nel documento M 8/80 Rev. 1 saranno modificati o completati dalle seguenti diposizioni, che si applicano d'altronde sin da oggi ai dipendenti temporanei ... Tanto i dipendenti permanenti, quanto i dipendenti temporanei, saranno nominati direttamente in A 4 e in A 6 soltanto qualora sussistano circostanze eccezionali, da provare caso per caso, con riferimento alle attività da svolgere ...»
punto 4
Il 3 dicembre 1981, prendendo in considerazione le due decisioni 21 febbraio 1980 e 12 giugno 1980 e ritenendo che si dovessero stabilire criteri uniformi per l'inquadramento dei vincitori di concorso, la Corte dei conti adottava la «decisione n. 81-5 relativa ai criteri da applicare alla nomina nel grado e all'inquadramento nello scatto del personale della Corte», decisione il cui art. 3 stabilisce che «l'APN può, in circostanze eccezionali, che devono essere provate con riferimento al posto da assegnare, procedere alla nomina nel grado superiore delle carriere di base e delle carriere intermedie, a condizione che l'interessato abbia un'esperienza professionale ... della durata minima di 10 anni per i gradi A 4 ...».
punto 5
La Corte dei conti ha spiegato che queste decisioni corrispondono a varie fasi della sua politica delle assunzioni. Essa ha dovuto, sin dalla sua creazione, affrontare il problema della costituzione del proprio organico, ed ha deciso di dotarsi anzitutto di una gerarchia, assicurandosi collaboratori altamente qualificati, che essa ha voluto nominare nei gradi superiori delle carriere. Questa prima fase, in cui venivano organizzati esclusivamente concorsi interni alla Corte dei conti, si è conclusa il 1o aprile 1980. In una seconda fase di assegnazione dei posti, lo scopo perseguito è stato invece quello di trovare essenzialmente collaboratori più giovani da nominare nel grado di base della carriera, dando contemporaneamente una seconda possibilità ai candidati che, nella prima fase, non avevano avuto successo. In questa seconda fase si organizzavano concorsi interni alle istituzioni delle Comunità europee. Uno di questi concorsi interistituzionali era il concorso CC/A/3/80, il cui bando veniva pubblicato il 21 aprile 1980 e per il quale la relazione della commissione giudicatrice perveniva all'APN il 12 giugno 1980.
punto 6
Dal fascicolo risulta che il ricorrente, dopo aver superato il concorso CC/A/3/80, veniva nominato, il 9 settembre 1980, ad un posto di amministratore principale con inquadramento al grado A 5, 2o scatto. Questa nomina si bassava, fra l'atro, sull'art. 46 dello statuto del personale delle Comunità europee.
punto 7
Rispondendo ad un reclamo presentato dal ricorrente il 27 agosto 1981, il presidente della Corte dei conti dichiarava, il 18 dicembre 1981, che la nomina del ricorrente non avrebbe dovuto essere basata sull'art. 46 dello statuto e decideva che la decisione individuale 9 settembre 1980 sarebbe stata riformata «in base alla decisione della Corte dei conti 21 febbraio 1980».
punto 8
Di conseguenza, il presidente della Corte dei conti, in veste di autorità che ha il potere di nomina, adottava la decisione individuale 20 gennaio 1982, che fa espresso riferimento alla decisione 21 febbraio 1980, e modificava la decisione 9 settembre 1980 nel senso che il ricorrente veniva inquadrato nel grado A 5, 3o scatto.
punto 9
Contro la suddetta decisione 20 gennaio 1982 il ricorrente proponeva, il 16 marzo 1982, un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello statuto, sostenendo che il nuovo inquadramento non era conforme alla decisione 21 febbraio 1980, che la decisione adottata nei suoi confronti violava quindi i principi della parità di trattamento e della obiettività, e che la sua nomina doveva essere effettuata nel grado A 4. In via cautelare, per il caso che la decisione 20 gennaio 1982 non avesse dovuto costituire oggetto di un reclamo, bensì essere direttamente impugnata in sede giurisdizionale, il ricorrente proponeva inoltre il ricorso in data 13 aprile 1982.
punto 10
Il 13 ottobre 1982, non avendo ricevuto risposta da parte della Corte dei conti al suo reclamo del 16 marzo 1982, il ricorrente proponeva un secondo ricorso, avverso il silenzio-rifiuto opposto a tale reclamo.

SENTENZA › In diritto › Nel merito

punto 11
Il ricorrente fonda la sua pretesa ad un migliore inquadramento sull'art. 5, n. 3, dello statuto, secondo cui «i funzionari appartenenti ad una stessa categoria o quadro sono soggetti rispettivamente a identiche condizioni di assunzione e di sviluppo di carriera», considerando che la convenuta, in forza della propria decisione 21 febbraio 1980 per i concorsi interni, confermata dalla decisione 12 giugno 1980 per i concorsi interistituzionali in corso, ha effettuato nomine in un grado superiore al grado di base.
punto 12
La Corte dei conti sostiene che la nomina impugnata si colloca nell'ambito della seconda fase delle assunzioni, in cui, a prescindere da poche deroghe, tutti i dipendenti sono stati nominati nel grado inferiore della carriera.
punto 13
In proposito si deve ricordare che la decisione interna della Corte dei conti in data 12 giugno 1980 stabilisce chiaramente che i criteri di inquadramento nel grado e nello scatto fissati dalla Corte dei conti con la decisione interna 21 febbraio 1980 sarebbero rimasti in vigore fino a quando fossero state decise le nomine da effettuare in esito ai concorsi interistituzionali in corso.
punto 14
Dal fascicolo risulta che la nomina in esito al concorso interistituzionale CC/A/3/80 non era ancora intervenuta al momento della decisione 12 giugno 1980, poiché la relazione della commissione giudicatrice è pervenuta al-l'APN soltanto in tale data. Le operazioni di detto concorso devono, di conseguenza, essere considerate ancora «in corso» ai sensi della suddetta decisione. Inoltre, soltanto con la decisione 3 dicembre 1981 si poneva definitivamente termine alla liberale politica delle assunzioni che risultava dalla decisione della Corte dei conti 21 febbraio 1980 e che era stata parzialmente modificata con la decisione 12 giugno 1980.
punto 15
Stando così le cose, la Corte dei conti non può sostenere che l'APN aveva constatato, in conformità alla decisione 12 giugno 1980, che le operazioni per le nomine erano terminate alla data del 1o agosto 1980, e che la nomina del ricorrente, essendo intervenuta il 6 settembre 1980, aveva dovuto essere effettuata nel grado di base, non trattandosi di un caso eccezionale. In effetti, in conformità all'univoco tenore della decisione 12 giugno 1980, la constatazione che le operazioni di assunzione erano terminate poteva esser fatta soltanto dopo che fossero state decise le nomine in esito ai concorsi interistituzionali.
punto 16
Ne consegue che i criteri di inquadramento nel grado e nello scatto stabiliti nella decisione della Corte dei conti 21 febbraio 1980 dovevano continuare ad applicarsi per la nomina del ricorrente, vincitore del concorso CC/A/3/80.
punto 17
Quanto all'applicazione dell'art. 2 della decisione 21 febbraio 1980 per la nomina del ricorrente, la Corte dei conti fa valere che essa avrebbe come conseguenza il fatto che la nomina nel grado avverrebbe unicamente in funzione dell'esperienza professionale dell'interessato, e non in funzione del posto da coprire. A suo avviso, la nomina nel grado superiore costituisce una semplice facoltà, che l'APN può esercitare o meno, ed una siffatta nomina non può avvenire sistematicamente, se non si vogliono violare gli artt. 31 e 32 dello statuto.
punto 18
In proposito si deve osservare che lo statuto, all'art. 31, n. 2, lett. b), autorizza l'APN a derogare entro certi limiti alla norma generale della nomina nel grado di base. Una siffatta deroga, giustificata da esigenze specifiche, è stata sancita dalla decisione 21 febbraio 1980.
punto 19
Se la deroga alla norma generale relativa alle nomine viene stabilita mediante una decisione generale interna dell'istituzione, il divieto di discriminazione tra dipendenti della stessa categoria al momento dell'assunzione, enunciato dall'art. 5, n. 3, dello statuto, sarebbe privo di qualsiasi significato giuridico se l'APN disponesse ancora, in tal caso, dello stesso potere discrezionale che le attribuisce l'art. 31 dello statuto.
punto 20
Dalla costante giurisprudenza della Corte risulta che l'art. 5, n. 3, dello statuto ha essenziale importanza per il diritto della funzione pubblica europea. Perciò, come è stato dichiarato dalla Corte nella sentenza 20 gennaio 1974 (causa 148/73, Louwage, Race. pag. 81), se è vero che una direttiva interna non può considerarsi come norma giuridica, vincolante per l'amministrazione, essa tuttavia prescrive una prassi dalla quale l'amministrazione può discostarsi solo per validi motivi, se non vuol violare il principio della parità di trattamento.
punto 21
Nella fattispecie, i criteri stabiliti nella decisione 21 febbraio 1980 per la nomina in un grado superiore a quello di base sono formulati in modo tale che l'APN, se essi sono soddisfatti, può effettuare detta nomina senza poterla far dipendere da ulteriori condizioni. Stando così le cose, la Corte dei conti non poteva, nel caso del ricorrente, discostarsi — senza indicarne i validi motivi — dalla prassi amministrativa stabilita dall'art. 2 della decisione 21 febbraio 1980.
punto 22
Si deve inoltre sottolineare che la Corte dei conti non ha fornito nemmeno validi motivi per giustificare il proprio rifiuto di applicare al ricorrente l'art. 2 della decisione 21 febbraio 1980. Il ricorrente ha dichiarato, senza essere contraddetto dalla Corte dei conti, di avere un'esperienza professionale di almeno 10 anni. Quanto alle disponibilità di bilancio per una siffatta nomina, la Corte dei conti riconosce ch'essa disponeva ancora, all'epoca in cui il ricorrente presentava la propria candidatura per il concorso in esito al quale si è proceduto alla sua nomina, di due posti vacanti, previsti in bilancio, di grado A 4.
punto 23
Si deve perciò annullare la decisione della convenuta in data 20 febbraio 1982 e rinviare la questione alla Corte dei conti affinché questa possa riesaminare l'inquadramento nel grado del ricorrente, rispettando i criteri enunciati nella presente sentenza.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 24
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La Corte dei conti è rimasta soccombente; le spese vanno quindi poste a suo carico.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (seconda sezione) dichiara e statuisce: 1o La decisione 20 gennaio 1982 del presidente della Corte dei conti è annullata. 2o La questione è rinviata per una nuova decisione alla Corte dei conti. 3o Le spese sono poste interamente a carico della Corte dei conti.

Firme

Due Pescatore Bahlmann Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 13 dicembre 1984. Il cancelliere P. Heim Il presidente della seconda sezione O.Due

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