Sez. 1 - , Sentenza n. 23631 del 21/11/2016 (Rv. 642659 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO | Azione di classe - Ordinanza di ammissibilità confermata in appello - Ricorso straordinario per cassazione - Inammissibilità - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO
L'ordinanza della corte d'appello di ammissibilità dell'azione di classe ex art. 140 bis del d.lgs. n. 206 del 2005 (Codice del consumo) non è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost., pur non permettendo la riproponibilità dell'azione per i medesimi fatti e nei confronti della stessa impresa, una volta scaduto il termine per l'adesione assegnato dal giudice nel provvedimento che dichiara ammissibile l'azione. L'efficacia preclusiva, infatti, va riconnessa alla peculiare funzione dell'ordinanza di ammissibilità, composta da una pluralità di statuizioni tutte riguardanti la fase successiva, volte ad escludere l'inammissibilità dell'azione ovvero la non manifesta infondatezza, l'esclusione del conflitto d'interessi e l'identità (nella versione "ratione temporis" applicabile; attualmente omogeneità) dei diritti individuali, e, quindi, proprio in ragione della strumentalità alla prosecuzione del giudizio e alla decisione di merito, alla inidoneità della stessa a chiudere il procedimento.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 140 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)