Sez. L, Sentenza n. 8523 del 22/06/2000 (Rv. 537932 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Proposizione di domanda giudiziale contro soggetto fallito - Nullità rilevante per la non decorrenza del termine lungo di impugnazione - Insussistenza - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE
In caso di proposizione di una domanda giudiziale personalmente nei confronti di persona dichiarata fallita non ricorrono i motivi di nullità (della citazione o della sua notificazione) previsti dall'art. 327, secondo comma, cod. proc. civ., ed inoltre non è impedita la conoscenza della pendenza del processo da parte del convenuto; conseguentemente non è giustificata la proposizione da parte di quest'ultimo dell'impugnazione contro la sentenza pronunciata nel relativo giudizio oltre il termine annuale decorrente dalla sua pubblicazione. (Nella specie il soggetto, il cui ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla S.C., era stato convenuto personalmente sia per il giudizio di primo grado che per quello d'appello ed era ritornato "in bonis" prima della scadenza del termine lungo per l'impugnazione di quest'ultima sentenza).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)