Sez. 2, Ordinanza n. 27948 del 24/11/2008 (Rv. 605859 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITÀ E VIZI DELL'OPERA - DENUNCIA | Riconoscimento dell'appaltatore di vizi e difformità agli effetti dell'articolo 1667, secondo comma, seconda parte, cod. civ. - Confessione stragiudiziale della responsabilità - Necessità - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.
APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITÀ E VIZI DELL'OPERA - DENUNCIA
In tema di appalto, il riconoscimento dell'appaltatore di vizi e difformità dell'opera, perchè sia valido agli effetti dell'articolo 1667, secondo comma, seconda parte, cod. civ., non deve accompagnarsi alla confessione stragiudiziale della sua responsabilità. Pertanto, la denuncia del committente prescritta a pena di decadenza è superflua anche quando l'appaltatore, riconoscendo l'esistenza di vizi o difformità, contesti o neghi - come nel caso di specie, avendo egli imputato al fornitore la consegna di merce difettosa - di doverne rispondere.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 1667, Cod. Civ. art. 1668
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)