Sez. 2, Sentenza n. 1137 del 24/05/1967 (Rv. 327554 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI IN GENERE - MARCHE ASSICURATIVE - VERSAMENTO INDEBITO - SANATORIA PREVISTA DALL'ART 8 DEL DPR N 818 DEL 1957 - INESISTENZA DI UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - INAPPLICABILITA.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI IN GENERE - MARCHE ASSICURATIVE - VERSAMENTO INDEBITO - SANATORIA PREVISTA DALL'ART 8 DEL DPR N 818 DEL 1957 - INESISTENZA DI UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - INAPPLICABILITA.*
La disposizione contenuta nell'art. 8 del d.P.R. 27 aprile 1957, n. 818- secondo la quale debbono essere acquisiti alle singole gestioni e, quindi, accreditati agli effetti del diritto alla prestazione assicurativa quei contributi indebitamente versati, allorche l'accertamento dell'indebito versamento sia posteriore di oltre cinque anni alla data dell'avvenuto versamento medesimo - ha carattere eccezionale, sicche essa e la sanatoria prevista non possono riferirsi a situazioni giuridicamente nulle, come quella di accertata inesistenza d'un rapporto di lavoro subordinato e, quindi, d'inesistenza del rapporto di Assicurazione sociale obbligatoria, bensi a quelle situazioni in cui, ferma l'esistenza d'un rapporto di lavoro tutelabile con Assicurazione obbligatoria, evitano, con riferimento ad esse, versamenti contributivi indebiti, dei quali quelli che rientrano nei limiti di tempo previsti dalla norma in esame rimangono definitivamente acquisiti agli effetti del diritto alle prestazioni assicurative e della misura di esse. (Conf. 2025-66, 1373-66, 2581-63, 1246-63).*
Riferimenti normativi: Legge 27/04/1957 num. 818 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)