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Sez. 3, Sentenza n. 2461 del 07/04/1983 (Rv. 427329 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - LIMITI DI AMMISSIBILITÀ - GIUDIZIO DI INDISPENSABILITÀ - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1983-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427329-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - LIMITI DI AMMISSIBILITÀ - GIUDIZIO DI INDISPENSABILITÀ - NECESSITÀ.*

Nel giudizio di appello secondo il nuovo rito del lavoro, lo Esercizio della facoltà del giudice di ammettere nuovi mezzi di prova è subordinato solamente ad una valutazione di indispensabilità dei mezzi stessi ai fini della decisione, senza che sia necessaria una loro specifica efficacia integratrice di quelli già espletati. (V 5189/81, mass n 415987; (V 4497/81, mass n 415210; (V 1028/80, mass n 404488).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)