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Sez. 2, Sentenza n. 1911 del 15/07/1966 (Rv. 323715 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - ANALISI DI TUTTE LE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1966-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/323715-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - ANALISI DI TUTTE LE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

Il giudice non e tenuto a prendere specificamente in esame ogni deduzione o argomentazione difensiva prospettata dalle parti, per confutarla o aderirvi, essendo sufficiente che egli dimostri di aver considerato quei punti che sono effettivamente risolutivi della controversia e la cui valutazione puo emergere, anche per implicito, dal complesso delle ragioni poste a base della decisione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)