Codice di Procedura Penale
Testo in vigore al
Art. 263 Impugnabilita' delle ordinanze del giudice
1. Il pubblico ministero puo' richiedere l'emissione del mandato di cattura nei casi preveduti dalla legge.
2. Se il giudice non accoglie la richiesta, o se applica una misura cautelare diversa da quella richiesta dal pubblico ministero, o se dispone la revoca del mandato di cattura, il relativo provvedimento puo' essere appellato dal procuratore della Repubblica o dal procuratore generale. Egualmente il procuratore della Repubblica o il procuratore generale possono appellare contro i provvedimenti emessi dal pretore o dal giudice istruttore ai sensi dei commi terzo e quarto dell'articolo 246; l'impugnazione non sospende l'esecuzione del provvedimento.
3. Sull'appello decide in ogni caso, in camera di consiglio, il tribunale competente ai sensi dell'articolo 263-ter.
4. Contro le ordinanze emesse dal tribunale ai sensi del comma precedente possono proporre ricorso per Cassazione il procuratore della Repubblica, il procuratore generale, l'imputato e il suo difensore.
Art. 263-bis Riesame dei mandati di cattura o di arresto e degli ordini di arresto
1. Salvo che si tratti di mandato di cattura emesso a seguito di impugnazione del pubblico ministero oppure emesso dalla sezione istruttoria, l'imputato o il suo difensore possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, del mandato di cattura o di arresto o dell'ordine di arresto. La richiesta puo' altresi' riguardare la mancata applicazione della misura dell'arresto domiciliare ovvero delle misure di coercizione previste dall'articolo 282.
2. La richiesta deve essere proposta con le forme previste dagli articoli 197 e 198, o dall'articolo 80 quando si tratta di imputato detenuto, entro cinque giorni dalla esecuzione del provvedimento. Per il difensore dell'imputato detenuto il termine predetto decorre dalla data della notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento.
Per l'imputato latitante il termine decorre dalla data di notificazione effettuata ai sensi dell'articolo 173; tuttavia se nel corso dell'istruzione lo imputato viene catturato o si consegna spontaneamente all'autorita', il termine decorre dalla data della cattura o della consegna, quando l'imputato provi di non aver avuto tempestiva conoscenza del provvedimento.
3. Avverso i mandati di cattura o di arresto e gli ordini di arresto per i quali non e' prevista la richiesta di riesame, puo' essere proposto dall'imputato ricorso per Cassazione per violazione di legge. Tuttavia, anche nei casi in cui e' ammessa la richiesta di riesame, l'imputato puo' proporre immediatamente ricorso per CAssazione per violazione di legge. La proposizione del ricorso rende inammissibile la richiesta di riesame.
4. La richiesta di riesame e il ricorso per Cassazione non sospendono l'esecuzione del provvedimento.
Art. 263-ter Provvedimenti del giudice competente per il riesame
1. Sulla richiesta di riesame prevista negli articoli precedenti decide il tribunale del capoluogo di provincia in cui ha sede l'ufficio dell'autorita' che ha emesso il provvedimento.
2. L'autorita' che ha emesso il provvedimento, non appena le perviene la richiesta di riesame, la trasmette immediatamente o comunque non oltre ventiquattro ore, unitamente agli atti del procedimento o alla copia di essi, al tribunale competente.
3. Entro tre giorni dal ricevimento degli atti il tribunale, con ordinanza emanata in camera di consiglio, conferma il mandato di cattura o di arresto ovvero lo revoca, anche per motivi diversi da quelli eventualmente indicati nella richiesta, ordinando l'immediata liberazione dell'imputato, o, se ne ricorrono i presupposti, l'applicazione delle misure previste dall'articolo 282. Quando conferma il provvedimento il tribunale dispone, anche d'ufficio, in luogo della custodia in carcere dell'imputato, l'applicazione di una delle misure di cui il primo comma dell'articolo 254-bis, se la stessa e' sufficiente a salvaguardare le esigenze cautelari indicate nell'articolo 253.
4. Il termine indicato nel comma precedente puo' essere prorogato dal tribunale di altri tre giorni, con decreto motivato, se la proroga e' necessaria per la complessita' dei fatti oggetto dell'imputazione.
5. Il decreto di proroga emanato a norma del comma precedente deve essere comunicato al presidente della corte d'appello.
6. Con la richiesta di riesame, il difensore puo' chiedere di intervenire, in camera di consiglio, per illustrarla. In tal caso il presidente del tribunale fissa la data della trattazione entro cinque giorni dal ricevimento degli atti, dandone avviso almeno due giorni prima al difensore ed al pubblico ministero, che hanno facolta' di intervenire. Il tribunale decide in ogni caso entro tre giorni dalla data suddetta.
7. Se il tribunale non decide entro i termini sopra indicati il mandato o l'ordine di cattura o di arresto cessa di avere efficacia.
Art. 263-quater Ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza che decide sul riesame
1. Ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza che decide sul riesame. - Avverso l'ordinanza emessa ai sensi dell'articolo precedente e' ammesso ricorso per Cassazione per violazione di legge da parte del procuratore della Repubblica, del procuratore generale e dell'imputato o del suo difensore.
2. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza.
Art. 264 Requisiti formali dei mandati
1. Ogni mandato e' emesso con le forme del decreto e contiene quando la legge non richiede altri elementi:
1) le generalita' dell'imputato o quanto altro valga ad identificarlo e, se e' possibile, l'indicazione del luogo in cui probabilmente si trova;
2) un cenno sommario del fatto, con l'indicazione degli articoli di legge che lo prevedono;
3) la data, la sottoscrizione del magistrato che lo emette e del cancelliere, ed il sigillo dell'ufficio.
2. I mandati di cattura, di arresto o di accompagnamento devono contenere la specifica enunciazione, compatibile con il segreto istruttorio, degli indizi di colpevolezza, nonche' dei motivi che ne determinano l'emissione. Salve le ipotesi di cui, rispettivamente, al quarto comma dell'articolo 395 ed al quarto comma dell'articolo 398, i mandati di comparizione devono contenere l'enunciazione, compatibile con il segreto istruttorio, degli indizi di colpevolezza.
3. Nel mandato di cattura, se occorre ed e' possibile, sono indicati anche i connotati dell'imputato; e in ogni caso e' contenuto l'ordine di arrestarlo e di condurlo in carcere o di rimanere in stato di arresto nella propria abitazione, in altro luogo di privata dimora o in un luogo pubblico di cura o di assistenza a disposizione dell'autorita' che ha emesso il mandato.
4. Nel mandato di comparizione o di accompagnamento sono indicati l'autorita' davanti alla quale l'imputato deve comparire, il luogo, il giorno e l'ora della comparizione.
5. Per il mandato di comparizione il termine per comparire e' di tre giorni, salvo quanto e' disposto nell'articolo 183; il giudice puo' abbreviare il termine per motivi d'urgenza lasciando all'imputato il tempo strettamente necessario per presentarsi.
Art. 265 Nullita' dei mandati
1. Il mandato e' nullo:
1° se vi e' incertezza assoluta circa l'Autorita' che lo ha emesso, se non e' in alcun modo determinata la persona dell'imputato, ovvero se vi e' incertezza assoluta circa il luogo o il tempo in cui l'imputato deve compatire;
2° se manca la data o la sottoscrizione del magistrato che lo ha emesso.
2. Nondimeno la nullita' e' sanata quando in conseguenza di un mandato nullo e' arrestato il vero imputato nei casi in cui e' autorizzato il mandato di cattura, ovvero quando l'imputato stesso si e' presentato all'Autorita' davanti alla quale doveva comparire.
3. L'irregolarita' del mandato che non produce nullita', non esime gli ufficiali od agenti incaricati dell'esecuzione o della notificazione dall'adempimento del loro dovere, quando e' possibile.
Art. 266 Esecuzione dei mandati
1. Il mandato di comparizione e' notificato all'imputato.
2. I mandati d'accompagnamento, d'arresto e di cattura, quando non devono essere notificati all'imputato gia' detenuto per altra causa, sono eseguiti dagli ufficiali od agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica, i quali consegnano all'imputato copia del mandato e compilano un sommario processo verbale dell'esecuzione. Se non trovano l'imputato, dopo aver esaurito le ricerche opportune, compilano il processo verbale, esponendo le indagini fatte. Il processo verbale e' in ogni caso trasmesso all'Autorita' che ha emesso il mandato.
3. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 LUGLIO 1984, N. 398.
Art. 267 Limitazioni di tempo per l'esecuzione dei mandati
1. Senza permesso scritto dell'Autorita' che ha emesso il mandato o l'ordine ovvero del giudice istruttore o del pretore del luogo in cui deve essere eseguito, gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica non possono, per eseguirlo, introdursi nelle abitazioni o nei luoghi chiusi adiacenti ad esse dopo un'ora dal tramonto e prima di un'ora avanti la levata del sole.
2. Se peraltro si deve eseguire un ordine di arresto o un mandato di cattura o d'arresto e vi e' fondato motivo di sospettare che l'imputato voglia sottrarsi all'esecuzione o che il ritardo possa cagionare gravi difficolta' per l'esecuzione o che vada disperso in tutto od in parte il corpo del reato, l'esecuzione puo' avvenire nei luoghi predetti incondizionatamente anche di notte.
Art. 268 Latitanza
1. E' latitante chi volontariamente si sottrae all'esecuzione di un mandato di cattura o di arresto ovvero di un ordine di arresto o di carcerazione.
2. La qualita' di latitante permane fino a che sia pronunciata sentenza di proscioglimento o sia revocato il mandato di cattura o di arresto o l'ordine di arresto, ovvero sia estinto il reato per il quale fu emesso il predetto ordine o mandato o sia estinta la pena per l'esecuzione della quale fu emesso l'ordine di carcerazione.
3. Quando alla latitanza sono attribuiti determinati effetti giuridici, questi si verificano anche se essa riguarda un procedimento penale diverso da quello nel quale gli effetti medesimi debbono verificarsi.
4. Al latitante per ogni effetto e' equiparato l'evaso.
Sezione III. Della custodia cautelare
Art. 269 Scarcerazione ordinata dal giudice istruttore
1. Durante l'istruzione formale il giudice istruttore ordina immediatamente, anche di ufficio, la scarcerazione dell'imputato quando vengono a mancare a carico di questo indizi gravi ovvero se risulta che la legge non autorizza il mandato di cattura.
Art. 270 Scarcerazione ordinata dal pubblico ministero o dal pretore
1. Nell'istruzione sommaria la scarcerazione deve essere immediatamente ordinata dal pubblico ministero, o dal pretore nei procedimenti per reati di sua competenza, se ricorrono le condizioni prevedute dall'articolo precedente.
2. Nei casi in cui il pubblico ministero o il pretore non ritengono di ordinare la scarcerazione richiesta dall'imputato, provvede il giudice istruttore, al quale l'istanza deve essere trasmessa dal pubblico ministero o dal pretore insieme con le relative conclusioni e con gli atti del procedimento.
Art. 271 Decorrenza della custodia cautelare
1. La durata della custodia cautelare decorre per ogni effetto dal giorno in cui l'imputato e' stato fermato o arrestato; si considera in stato di custodia cautelare anche l'imputato sottoposto alla misura dell'arresto domiciliare.
2. Se l'imputato e' in custodia cautelare per un altro reato, la predetta decorrenza rispetto al nuovo reato inizia dal giorno della notificazione del mandato o dell'ordine di cattura.
3. Se nei confronti di un imputato sono emessi piu' provvedimenti di cattura o di arresto per uno stesso fatto, benche' diversamente circostanziato o qualificato, i termini di carcerazione cautelare decorrono dal giorno in cui e' iniziata l'esecuzione del primo provvedimento e vengono commisurati in relazione all'ultima delle imputazioni contestate. Le disposizioni che precedono si osservano anche nei casi previsti dal primo comma dell'articolo 81 del codice penale; in tal caso i termini vengono commisurati in relazione al piu' grave dei reati contestati.
4. Agli effetti dell'articolo 137 del codice penale l'intera custodia cautelare sofferta dall'imputato si detrae in ogni caso dalla durata della pena, anche se questa e' stata inflitta per un reato diverso da quello al quale e' conseguita la custodia cautelare o in un distinto procedimento, purche' il reato non sia stato commesso dopo la cessazione della custodia cautelare. In ogni caso il periodo di custodia cautelare, ancorche' sofferto dall'imputato in relazione a reati o a procedimenti diversi, puo' essere detratto una sola volta dalle pene inflitte.
5. I termini di custodia cautelare, ai soli effetti dello articolo seguente, decorrono anche durante il tempo in cui imputato e', per altro reato, detenuto per esecuzione di pena o internato per misura di sicurezza.121
Art. 272 Durata della custodia cautelare
1. L'imputato in stato di custodia cautelare deve essere scarcerato se entro i termini sottoindicati l'ordinanza di rinvio a giudizio non e' stata depositata in cancelleria o non e' stata fatta richiesta di decreto di citazione a giudizio ovvero, nei procedimenti di competenza del pretore, non e' stato emesso decreto di citazione a giudizio:
1) trenta giorni se per il reato per cui si procede la legge prevede una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni;
2) tre mesi se la legge prevede la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, salvo quanto disposto nel numero precedente;
3) sei mesi se la legge prevede la pena della reclusione superiore nel massimo a quattro anni, salvo quanto disposto nel successivo n. 4);
4) per i reati soggetti alla disciplina prevista dall'articolo 254:
a) un anno e sei mesi se la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni o la pena all'ergastolo;
b) un anno se la legge prevede una pena minore.
2. Quando il pubblico ministero procede con istruzione sommaria, se la durata della custodia cautelare ha oltrepassato i quaranta giorni senza che egli abbia fatto la richiesta per il decreto di citazione a giudizio o per la sentenza di proscioglimento, gli atti devono essere trasmessi al giudice istruttore affinche' si proceda con l'istruzione formale.
3. L'imputato deve essere inoltre scarcerato se dal deposito in cancelleria dell'ordinanza di rinvio a giudizio o dalla richiesta di emissione del decreto di citazione a giudizio ovvero, nei procedimenti di competenza del pretore, dalla emissione del decreto di citazione a giudizio sono decorsi i termini di custodia cautelare sottoindicati, senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna di primo grado:
1) trenta giorni nei casi di cui al n. 1) del primo comma;
2) tre mesi nei casi di cui al n. 2) del primo comma;
3) sei mesi nei casi di cui al n. 3) del primo comma;
4) un anno nei casi di cui al n. 4), lettera b), del primo comma;
5) un anno e sei mesi se la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni o la pena dell'ergastolo ovvero se si tratta dei delitti di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nonche' dei delitti commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale puniti con pena non inferiore nel massimo a quindici anni di reclusione.
4. L'imputato deve essere altresi' scarcerato:
1) se dalla pronuncia della sentenza di primo grado sono decorsi tre mesi di custodia cautelare per i reati di cui al n. 1) del primo comma senza che sia intervenuta sentenza irrevocabile di condanna;
2) se dalla pronuncia della sentenza di primo grado sono decorsi tre mesi di custodia cautelare per i reati di cui al n. 2) del primo comma, sei mesi per i reati di cui al n. 3) del primo comma, un anno per i reati di cui al n. 4) del primo comma, senza che sia intervenuta sentenza di condanna in grado di appello;
3) se dalla pronuncia della sentenza di appello sono decorsi termini di custodia cautelare di durata pari a quella fissata nel numero precedente senza che sia intervenuta sentenza irrevocabile di condanna.
5. Nel caso in cui, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione o per altra causa, il procedimento regredisca ad una fase o ad un grado di giudizio diversi, ovvero sia rinviato ad altro giudice, dalla data del provvedimento che dispone il regresso ovvero il rinvio decorrono di nuovo i termini previsti dai commi precedenti relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento.
6. La durata complessiva della custodia cautelare non puo' tuttavia superare, relativamente ai reati indicati nel primo comma:
1) cinque mesi per quelli di cui al n. 1);
2) un anno per quelli di cui al n. 2);
3) due anni per quelli di cui al n. 3);
4) quattro anni per quelli di cui alla lettera b) del n. 4);
5) sei anni per quelli di cui alla lettera a) dello stesso numero.
7. I termini stabiliti nei commi precedenti rimangono sospesi durante il tempo in cui l'imputato e' sottoposto ad osservazione psichiatrica e, nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento e' sospeso o rinviato per legittimo impedimento dell'imputato o per consentirne la partecipazione all'udienza quando in precedenza egli ha rifiutato di assistervi, ovvero a richiesta sua o del difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze istruttorie ritenute indispensabili con espresse indicazioni nel provvedimento di sospensione o di rinvio. I predetti termini rimangono altresi' sospesi nella fase del giudizio per il tempo in cui il dibattimento deve essere rinviato o sospeso a causa della mancata presentazione, dell'allontanamento o della mancata partecipazione al dibattimento di uno o piu' difensori.
8. La durata della custodia cautelare non puo' comunque superare i due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza.
9. Nel computo dei termini di custodia cautelare si tiene conto dei giorni in cui si sono tenute le udienze e di quelli impiegati per la deliberazione della sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni solo ai fini della determinazione della durata complessiva della custodia ai sensi dei commi sesto ed ottavo.
10. Quando sussiste taluna delle esigenze cautelari indicate nell'articolo 253, con l'ordinanza di scarcerazione puo' essere imposta all'imputato una o piu' delle misure coercitive previste nell'articolo 282, primo comma, numeri 2) e 3). Nello stesso modo si provvede quando dopo la scarcerazione emerge o sopravviene taluna delle suddette esigenze.
11. Se l'imputato viola gli obblighi impostigli, e la violazione e' inconciliabile con le finalita' per le quali essi sono stati imposti, ovvero se risulta che si e' dato o e' per darsi alla fuga, il giudice emette mandato di cattura, a seguito del quale decorrono nuovamente i termini di durata della custodia cautelare. Nei confronti dell'imputato che si sia dato alla fuga si applicano altresi' le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 292.
12. Si osservano, per la competenza a decidere sulla scarcerazione e ad imporre, modificare o revocare gli obblighi di cui al primo comma. le disposizioni dell'articolo 279, in quanto applicabili.
13. Contro l'imputato scarcerato per decorrenza dei termini stabiliti dal presente articolo non puo' essere emesso nuovo mandato o ordine di cattura o di arresto per lo stesso fatto. Il giudice istruttore, con l'ordinanza di rinvio a giudizio, puo' ordinare la cattura dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini previsti per la fase istruttoria, quando procede per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 630 del codice penale e all'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nonche' per i delitti commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, ove sussista pericolo di fuga. Allo stesso modo possono provvedere con la sentenza i giudici di primo e secondo grado. In questi casi i termini di custodia cautelare per ciascuna fase decorrono dal momento della cattura.121
Art. 272-bis Provvedimenti sulla scarcerazione - Impugnazioni
1. La scarcerazione puo' essere chiesta dal pubblico ministero o dall'imputato.
2. Il giudice provvede con ordinanza contro la quale possono proporre l'impugnazione il procuratore della Repubblica, il procuratore generale e l'imputato.
3. Durante l'istruzione, sull'appello decide in ogni caso, in camera di consiglio, il tribunale competente ai sensi dell'articolo 263-ter.
4. Contro le ordinanze emesse dal tribunale ai sensi del comma precedente puo' essere proposto ricorso per Cassazione.
5. Contro l'ordinanza emessa negli atti preliminari al dibattimento, indipendentemente dall'impugnazione ammessa contro la sentenza, puo' essere subito proposto ricorso per cassazione.
6. La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso di ordinanza emessa nel corso del dibattimento, se questo e' rinviato a tempo indeterminato, o se entro il termine di dieci giorni dalla ordinanza non e' pronunciata la sentenza che definisce il grado di giudizio, ovvero se e' pronunciata sentenza inoppugnabile. In questi casi il termine per l'impugnazione decorre rispettivamente dal provvedimento di rinvio, dalla scadenza del termine sopra indicato o dalla pronuncia della sentenza inoppugnabile.
7. L'impugnazione del pubblico ministero non sospende l'esecuzione dell'ordinanza di scarcerazione.
Art. 272-ter Custodia cautelare dei minori
1. I termini di custodia cautelare previsti dall'articolo 272 sono ridotti della meta' per i reati commessi da minori degli anni 18 e di due terzi per quelli commessi da minori degli anni 16.121
Art. 273 Mandato di cattura dopo il rinvio a giudizio
1. Salvo quanto previsto dal tredicesimo comma dell'articolo 272, quando si procede per uno dei delitti indicati nell'articolo 254 il pretore o il presidente del collegio, nella fase degli atti preliminari al dibattimento, emette mandato di cattura nei confronti dell'imputato in liberta' se lo stesso si e' dato alla fuga o vi e' concreto pericolo che si dia alla fuga. Allo stesso modo provvede il giudice con la sentenza di condanna. Nei confronti dell'imputato rimesso in liberta' a seguito di precedente sentenza di assoluzione il giudice, con la sentenza di condanna, emette mandato di cattura anche quando sussistono inderogabili esigenze di tutela della collettivita'.
Art. 274 Spese della custodia cautelare
1. Quando l'imputato e' condannato a pena detentiva per il reato per il quale subi' la custodia cautelare, sono poste a suo carico le spese per il mantenimento in carcere.
2. Se la custodia cautelare supera in durata la pena inflitta, sono detratte le spese relative alla maggior durata.
3. All'esazione si provvede secondo le norme stabilite per le spese conseguenti alla carcerazione per l'esecuzione della condanna.
Art. 275 Scarcerazione dopo condanna a pena detentiva
1. Con la sentenza di condanna a pena detentiva anche se soggetta ad impugnazione non puo' essere ordinata la scarcerazione dell'imputato, salvo che siano decorsi i termini indicati negli articoli 272 e 272-ter, valutati in riferimento alla pena prevista per il reato ritenuto in sentenza.
2. Quando pero' si tratta di pena che il giudice dichiara completamente scontata per effetto della custodia cautelare l'imputato e' immediatamente scarcerato.
Art. 276 Condizioni generali per la liberazione di detenuti
1. Non puo' essere disposta la liberazione di una persona detenuta, se la detenzione deve continuare per un altro reato o se la persona stessa deve essere consegnata ad un'altra Autorita'.
2. Chi si trova detenuto per disposizione dell'Autorita' giudiziaria non puo' essere liberato senza ordine scritto, sottoscritto e munito del sigillo d'ufficio, emesso dal pubblico ministero o dal pretore secondo la rispettiva competenza.
Sezione IV. Della rimessione in liberta' e delle misure di coercizione diverse dalla custodia cautelare
Art. 277 Rimessione in liberta'
1. In ogni stato e grado del procedimento, quando sono venute meno le esigenze cautelari indicate nell'articolo 253, l'imputato in stato di custodia cautelare deve essere rimesso in liberta'.
Art. 277-bis
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 5 AGOSTO 1988, N. 330