Sez. 1, Sentenza n. 20877 del 15/10/2015 (Rv. 637452 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IN GENERE | Requisito dell'indebitamento previsto dall'art. 1, comma 2, lett. c), l.fall. - Verifica - Crediti contestati - Inclusione - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IN GENERE
Ai fini della verifica del requisito di fallibilità previsto dall'art. 1, comma 2, lett. c), l.fall., nel testo introdotto dal d.lgs. n. 169 del 2007, è necessario considerare, nell'esposizione debitoria rilevante, anche i crediti contestati, trattandosi di un dato oggettivo, che non può dipendere dall'atteggiamento o dall'opinione soggettiva del debitore.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 1 com. 2 lett. C, Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)