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Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato

Testo in vigore al

Art. 24 Art. 20 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638

1. Le proposte di leggi e di regolamenti, dopo essere state studiate e preparate nella sezione, alla quale per loro natura appartengono, e nelle commissioni speciali, sono esaminate e discusse in adunanza generale.

Art. 25 Art. 21 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638

1. Avuto il parere di una sezione, il ministro puo', salve le disposizioni dell'art. 33, richiedere al presidente che l'affare sia riproposto all'esame dell'intero Consiglio e discusso in adunanza generale.

Titolo III

Capo I. Delle attribuzioni del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

Capo II. Del procedimento dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale