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Sez. 3, Sentenza n. 3123 del 12/07/1996 Cc. (dep. 09/09/1996) Rv. 206410 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - IN GENERE | Sequestro probatorio - Circostanziata qualificazione giuridica del reato - Necessità - Esclusione - "Fumus" - Sufficienza - Reati finanziari - Fattispecie di possibilità di sequestro.
Stato
decisa il 1996-07-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206410-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - IN GENERE

Per disporre un sequestro probatorio non è necessaria la circostanziata qualificazione giuridica del reato, essendo sufficiente il "fumus" dello stesso, sicché, nei reati finanziari, è possibile pervenire al sequestro della documentazione contabile di un'impresa, relativa ad anni in cui non è stata concretamente accertata alcuna evasione, sulla supposizione che l'imprenditore, avendo evaso negli anni precedenti, possa avere proseguito nell'attività illecita.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 253

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)