Sez. 1 - , Ordinanza n. 22776 del 25/09/2018 (Rv. 650903 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE | Contratti bancari - Riforma o cassazione parziale della sentenza - Effetti sui capi della sentenza dipendenti dalla parte riformata o cassati - Estensione ai capi non oggetto di impugnazione autonoma ma necessariamente collegati - Giudicato - Esclusione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE
Il principio dettato dall'art. 336 c.p.c., secondo cui la riforma o la cassazione parziale della sentenza ha effetto anche sui capi della stessa dipendenti dalla parte riformata o cassata, trova applicazione rispetto ai capi non impugnati autonomamente, ma necessariamente collegati ad altro che sia stato impugnato. Ne consegue che, in tema di contratti bancari, la riforma o la cassazione della sentenza che abbia dichiarato la nullità del contratto di conto corrente per difetto di forma scritta e contenga l'espressa statuizione della non debenza di interessi e spese, impedisce il passaggio in giudicato della parte di sentenza relativa alla non debenza degli accessori, trattandosi di statuizione necessariamente collegata al capo impugnato e riformato o cassato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 336
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)