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Sez. 3, Sentenza n. 2792 del 19/10/1963 (Rv. 264332 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - PROVE NUOVE - DEDUZIONE - TERMINE FINALE - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL COLLEGIO - RIAPERTURA DELL'ISTRUTTORIA - CONCLUSIONI PRESENTATE NELLA PRECEDENTE COMPARSA CONCLUSIONALE - VALIDITA.*
Stato
decisa il 1963-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/264332-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - PROVE NUOVE - DEDUZIONE - TERMINE FINALE - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL COLLEGIO - RIAPERTURA DELL'ISTRUTTORIA - CONCLUSIONI PRESENTATE NELLA PRECEDENTE COMPARSA CONCLUSIONALE - VALIDITA.*

La possibilita di proporre in appello a norma dell'art 345, comma secondo, cod proc civ nuove eccezioni, di produrre nuovi documenti e di chiedere nuovi mezzi di prova, salvo l'eventuale aggravio di spese a carico della parte che ingiustamente ha fatto la deduzione tardiva, trova il suo limite temporale nel momento in cui l'istruttore dispone la rimessione della causa al collegio e, per conseguenza, il contraddittorio si chiude rispetto alla prima fase del processo di secondo grado. Ma se il contraddittorio davanti all'istruttore sia riaperto da una ordinanza collegiale, che disponga l'adempimento di ulteriori incombenti, le conclusioni irritualmente formulate nella comparsa conclusionale presentata nella fase precedente, tempestivamente riproposte davanti all'istruttore nella fase successiva, fanno parte del thema decidendum e devono, quindi essere esaminate dal giudice. (Conf 1602'60).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 352 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)