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Sez. 2 - , Sentenza n. 55180 del 25/09/2018 Ud. (dep. 10/12/2018) Rv. 274299 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ARTIFICI O RAGGIRI | Accertamento sull'idoneità astratta dei mezzi impiegati - Necessità - Esclusione - Nesso di causalità tra artificio o raggiro ed induzione in errore - Sufficienza – Difetto di diligenza della persona offesa – Irrilevanza – Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-09-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274299-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ARTIFICI O RAGGIRI

Nel delitto di truffa, una volta accertato il nesso di causalità tra l'artificio e il raggiro e l'altrui induzione in errore, non è necessario stabilire l'idoneità in astratto dei mezzi usati, quando questi si siano dimostrati idonei in concreto, né vale ad escludere il delitto l'eventuale sospetto o dubbio serbato dalla persona offesa. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di merito che aveva valutato irrilevante, ai fini della configurazione del reato di truffa, il dubbio serbato dalla vittima in merito al comportamento degli imputati che, sostando presso gli stalli destinati ai veicoli, indossando apposite pettorine e rilasciando ricevute, chiedevano ed ottenevano per il parcheggio, in area comunale, somme di denaro non dovute sulla base del regolamento comunale, trattandosi di giorno festivo).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)