Sez. 2, Sentenza n. 4604 del 14/07/1981 (Rv. 415314 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - TRAVISAMENTO DI FATTI - PROVA TESTIMONIALE - INTERPRETAZIONE PALESEMENTE ERRONEA - VIZIO DI MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - TRAVISAMENTO DI FATTI - PROVA TESTIMONIALE - INTERPRETAZIONE PALESEMENTE ERRONEA - VIZIO DI MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
Il travisamento di un fatto oggetto di prova testimoniale attraverso una lettura o interpretazione palesemente erronea della testimonianza si risolve, ove non ricorra l'ipotesi di revocazione di cui all'art 395 n 4 cod proc civ, in vizio di motivazione della sentenza, se il detto travisamento incide su un punto decisivo della controversia, nel senso che la sua rimozione dal campo delle premesse logiche e giuridiche della decisione sia idonea, da sola o nel contesto delle altre risultanze istruttorie, a giustificare in tutto o in parte una diversa decisione della causa.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)