Sez. U, Sentenza n. 6187 del 15/07/1987 (Rv. 454485 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI (ENPAS) - IN GENERE - DIPENDENTE PUBBLICO COLLOCATO A RIPOSO CON I PREDETTI BENEFICI - INCARICO DI MEDICO AMBULATORIALE PRESSO SEDE PROVINCIALE DELL'ENPAS - DIVIETO.*
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI (ENPAS) - IN GENERE - DIPENDENTE PUBBLICO COLLOCATO A RIPOSO CON I PREDETTI BENEFICI - INCARICO DI MEDICO AMBULATORIALE PRESSO SEDE PROVINCIALE DELL'ENPAS - DIVIETO.*
L'incarico di medico ambulatoriale presso Sede provinciale dello ENPAS, il quale integra una prestazione d'opera professionale riconducibile fra i rapporti di "parasubordinazione", contemplati dall'art. 409 n. 3 cod. proc. civ. e devoluti alla cognizione del giudice ordinario, non può essere mantenuto dal dipendente pubblico che sia stato collocato a riposo con i benefici "combattentistici" di cui alla legge 24 maggio 1970 n. 336 (e successive modificazioni), considerato che l'art. 6 del d.l. 8 luglio 1974 n. 261 (nel testo fissato dalla legge di conversione 14 agosto 1974 n. 355), sul divieto di cumulo di detti benefici con incarichi retribuiti dallo stato (od enti pubblici od anche enti privati godenti del contributo dello stato), opera indipendentemente dal fatto che gli incarichi medesimi siano stati assunti prima o dopo il pensionamento. (V 6150/83, mass n 430944; (V 6150/83, mass n 430945; (V 841/82, mass n 418668).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2229, Cod. Civ. art. 2230, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 CORTE COST., Decreto Legge 08/07/1974 num. 261 art. 6 CORTE COST., Legge 14/08/1974 num. 355 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)