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Sez. 6, Sentenza n. 9603 del 18/05/1988 Ud. (dep. 05/07/1989) Rv. 181771 - 01

PENA - IN GENERE - MISURE SOSTITUTIVE - SENTENZA DI CUI ALL'ART. 77 LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N. 689 (COSIDDETTO PATTEGGIAMENTO) - NATURA DI SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO - SUSSISTENZA - RICORSO PER CASSAZIONE - CONTROLLO DELLA CASSAZIONE - CONTENUTO.*
Stato
decisa il 1988-05-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/181771-01

PENA - IN GENERE - MISURE SOSTITUTIVE - SENTENZA DI CUI ALL'ART. 77 LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N. 689 (COSIDDETTO PATTEGGIAMENTO) - NATURA DI SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO - SUSSISTENZA - RICORSO PER CASSAZIONE - CONTROLLO DELLA CASSAZIONE - CONTENUTO.*

La sentenza che applica la sanzione sostitutiva a richiesta dell'imputato, di cui all'art. 77 legge 24 novembre 1981, n. 689, è una pronunzia di proscioglimento per una causa estintiva del reato, e non già una sentenza di condanna, con la conseguenza che il potere di controllo della Corte di Cassazione, investita del ricorso contro tale pronunzia, deve concernere esclusivamente la corretta applicazione della detta causa di Estinzione e l'eventuale riconoscimento della sussistenza di una di quelle ipotesi, previste dall'art. 152 cod. proc. pen., che portano all'assoluzione con una formula più favorevole anche per l'impugnazione in esame vale il principio secondo cui, nel caso di ricorso contro una sentenza del giudice di merito che abbia dichiarato estinto il reato senza prosciogliere l'imputato con una delle formule indicate dal citato art. 152 cod. proc. pen., la sentenza medesima non può essere annullata per difetto di motivazione sul punto e l'indagine della Corte suprema è circoscritta ad accertare se dalla parte motiva della sentenza impugnata emerga, senz'altra indagine, la prova evidente dell'innocenza dell'imputato, ovvero la carenza assoluta della prova a suo carico. (V mass n 180859; (V mass n 174361; (V mass n 162902; (V mass n 162522).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 77 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)