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Sez. 2, Sentenza n. 15160 del 28/10/2002 (Rv. 558063 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITÀ - DEL GIURAMENTO DECISORIO | Oggetto - Contratto con forma scritta "ad substantiam" - Deferimento del giuramento - Divieto - Giuramento sulla simulazione dello stesso - Configurabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2002-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558063-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITÀ - DEL GIURAMENTO DECISORIO

L'art. 2739 cod. civ. vieta la prova per giuramento sull'esistenza di un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta "ad substantiam", perché nessuna prova potrebbe supplire al documento mancante, mentre il giuramento decisorio può essere deferito nel caso in cui l'atto scritto è sussistente e la prova tende a dimostrare non l'esistenza dello contratto, ma soltanto il suo carattere simulatorio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2739

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)