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Sez. L, Sentenza n. 2843 del 05/04/1990 (Rv. 466448 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - CONTROVERSIE PER LA RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI INDEBITAMENTE VERSATI - DISCIPLINA EX ART. 444, TERZO COMMA, COD. CIV. - APPLICABILITÀ - SEDE DELLO UFFICIO DELL'ENTE PREVIDENZIALE O DELL'UFFICIO PERIFERICO CON POTERI DI GESTIONE ESTERNA - RILEVANZA - REGOLAMENTO CONTABILE DELLA MODALITÀ DI PAGAMENTO - INFLUENZA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA A CONTROVERSIE CONCERNENTE CONTRIBUTI VERSATI PREVIE "CARTELLE" EMESSE DALL'UFFICIO PROVINCIALE S.C.A.U. DI TRAPANI E SUCCESSIVAMENTE CON CONTO CORRENTE POSTALE INTESTATO AL CONTO UNICO CONTRIBUTI UNIFICATI PRESSO UNA FILIALE BANCARIA DI ROMA.*
Stato
decisa il 1990-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466448-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - CONTROVERSIE PER LA RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI INDEBITAMENTE VERSATI - DISCIPLINA EX ART. 444, TERZO COMMA, COD. CIV. - APPLICABILITÀ - SEDE DELLO UFFICIO DELL'ENTE PREVIDENZIALE O DELL'UFFICIO PERIFERICO CON POTERI DI GESTIONE ESTERNA - RILEVANZA - REGOLAMENTO CONTABILE DELLA MODALITÀ DI PAGAMENTO - INFLUENZA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA A CONTROVERSIE CONCERNENTE CONTRIBUTI VERSATI PREVIE "CARTELLE" EMESSE DALL'UFFICIO PROVINCIALE S.C.A.U. DI TRAPANI E SUCCESSIVAMENTE CON CONTO CORRENTE POSTALE INTESTATO AL CONTO UNICO CONTRIBUTI UNIFICATI PRESSO UNA FILIALE BANCARIA DI ROMA.*

La controversia promossa per la restituzione di contributi di cui si assume l'indebito versamento, implicando necessariamente l'accertamento dell'esistenza (o meno) dell'Obbligo contributivo, rientra fra le controversie relative agli obblighi del datore di lavoro previste dal terzo comma dell'art. 444 cod. proc. civ. e, pertanto, spetta alla Competenza territoriale del giudice del luogo ove ha Sede l'ufficio dell'ente previdenziale e, in caso di sua articolazione sul territorio nazionale, l'ufficio periferico investito di poteri di gestione esterna in relazione al rapporto contributivo in discussione, senza che al riguardo possa assumere rilievo il regolamento contabile delle modalità di pagamento. (nella specie, concernente contributi le cui "cartelle" erano state emesse dall'ufficio provinciale S.C.a.U. Di trapani, la S.C. ha rilevato che l'operatività del criterio di collegamento di cui al terzo comma dell'art. 444 cod. proc. civ. non era esclusa dalla circostanza che i successivi pagamenti fossero stati effettuati con conto corrente postale intestato al conto unico contributi agricoli unificati presso la filiale di Roma della banca nazionale del lavoro). (V 6233/84, mass n 437868).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 444 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)