Sez. U - , Sentenza n. 15053 del 19/06/2017 (Rv. 644578 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Riammissione in servizio del dipendente già dimissionario - Natura privata del potere dell'amministrazione - Conseguenze - Controversia - Giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, è devoluta al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001, applicabile "ratione temporis", la controversia relativa alla riammissione in servizio del dipendente già dimissionario, atteso che, a seguito della cd. privatizzazione, il potere dell'amministrazione si esercita mediante atti di natura negoziale, e che la domanda dell'interessato - configurabile come proposta contrattuale - si fonda sull'esistenza di un precedente rapporto lavorativo, sicchè non ricorre un'ipotesi di assunzione "ex novo".
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST., Contr. Coll. 14/09/2000
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)