Sez. 6, Sentenza n. 13795 del 19/10/1999 Ud. (dep. 01/12/1999) Rv. 216376 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - ABUSO DI UFFICIO IN CASI NON PREVEDUTI SPECIFICAMENTE DALLA LEGGE | Concorso di pubblico dipendente - Abuso d'ufficio nel testo introdotto dall'art.1 della legge 16 luglio 1997 n.234 - Vizio di violazione di legge - Sussistenza - Configurabilità del reato - Fattispecie: Omessa valutazione dei titoli presentati dal candidato.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - ABUSO DI UFFICIO IN CASI NON PREVEDUTI SPECIFICAMENTE DALLA LEGGE
In tema di abuso d'ufficio, la violazione di norme di leggi o di regolamento contemplata dalla fattispecie di cui all'art.323 cod. pen. non può essere integrata dall'inosservanza delle disposizioni inserite nel bando di concorso il quale è atto amministrativo e, quindi, fonte normativa non riconducibile a quelle tassativamente indicate dal succitato art.323 ("id est" legge o regolamento). Sicché nel caso di mancata valutazione obiettiva dei candidati, la norma, penalmente rilevante risiede nella legge 29 marzo 1983 n.93 (legge quadro sul pubblico impiego) che si applica a tutte le pubbliche amministrazioni(art.1), che all'art.20 stabilisce che il reclutamento dei pubblici dipendenti avviene mediante concorso e che questo consiste nella valutazione obiettiva del merito dei candidati, accertato mediante l'esame dei titoli e/o delle prove selettive.(Fattispecie in cui la Suprema Corte - in applicazione del principio di cui in massima - ha ritenuto la sussistenza del reato di cui all'art.323 cod. pen. nella condotta del commissario di esame di un pubblico concorso che, a fronte del risultato sostanzialmente equivalente della prova orale sostenuta da due candidati assegnò due al primo e otto al secondo e che al momento della valutazione dei titoli, rilevato che il primo vantava una copiosa produzione mentre il secondo ne era completamente privo, rifiutò di prendere in esame i medesimi titoli).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 323 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)