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Sez. 3, Sentenza n. 2935 del 29/10/1960 (Rv. 880927 - 01)

SFRATTO (PROCEDIMENTO PER LA CONVALIDA) -MANCATA COMPARIZIONE DEL LOCATORE - EFFETTI.
Stato
decisa il 1960-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/880927-01

SFRATTO (PROCEDIMENTO PER LA CONVALIDA) -MANCATA COMPARIZIONE DEL LOCATORE - EFFETTI.

L'art. 662 cod. proc. civ. che, in tema di procedimento speciale per convalida di sfratto, dispone che gli effetti dell'intimazione (di licenza o di sfratto) cessino, se il locatore non comparisce all'udienza fissata nell'atto di citazione, deve essere interpretato nel senso che, perché la intimazione possa validamente produrre i suoi effetti, presupposto necessario ed indispensabile è la comparizione del locatore all'udienza fissata, per la convalida, nell'atto di citazione contestuale alla intimazione: pertanto la mancata comparizione del locatore in detta udienza fa perdere alla intimazione tutti gli effetti, e cioè sia la possibilità di divenire titolo esecutivo, sia l'altro effetto della possibile trasformazione del procedimento speciale in ordinario procedimento di cognizione, non potendo ritenersi che la citazione, contenuta nella intimazione, conservi, in tal caso, il carattere di atto autonomo distinto, essendo invece pur sempre parte integrante dell'unico atto di intimazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 662 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)