Sez. 2, Sentenza n. 12383 del 28/04/1975 Ud. (dep. 20/12/1975) Rv. 131585 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - DANNEGGIAMENTO - IN GENERE - DANNEGGIAMENTO DI UN CORSO D'ACQUA - CONTRAVVENZIONE DI CUI AGLI ARTT 6 E 33 RD 8 OTTOBRE 1931, N 1604- CONCORSO DEI DUE REATI - AMMISSIBILITA.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - DANNEGGIAMENTO - IN GENERE - DANNEGGIAMENTO DI UN CORSO D'ACQUA - CONTRAVVENZIONE DI CUI AGLI ARTT 6 E 33 RD 8 OTTOBRE 1931, N 1604- CONCORSO DEI DUE REATI - AMMISSIBILITA.*
Il delitto di danneggiamento aggravato (artt 625 n 7 e 635 n 3 cpv cod pen) di un corso d'acqua conseguente a scarichi industriali inquinanti puo concorrere con la contravvenzione prevista dagli artt 6 e 33 RD 8 ottobre 1931 n 1604, essendo i due reati autonomi e distinti quanto all'evento e potendolo essere quanto alla condotta criminosa, sicche non e configurabile l'assorbimento della violazione della legge ordinaria nella violazione della legge speciale.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15, Cod. Pen. art. 625 com. 1 n. 7, Cod. Pen. art. 635 com. 2 n. 3, Regio Decr. 08/10/1931 num. 1604 art. 6, Regio Decr. 08/10/1931 num. 1604 art. 33 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)