Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
Testo in vigore al
Art. 172 Restituzione alla sezione di ricorsi gia' rimessi alle sezioni unite
1. Nel caso previsto dall'articolo 618 del codice, il presidente della corte di cassazione puo' restituire alla sezione il ricorso qualora siano stati assegnati alle sezioni unite altri ricorsi sulla medesima questione o il contrasto giurisprudenziale risulti superato.
2. In nessun caso puo' essere restituito il ricorso che, dopo una decisione delle sezioni unite, e' stato rimesso da una sezione della corte di cassazione con l'enunciazione delle ragioni che possono dar luogo a un nuovo contrasto giurisprudenziale.
Art. 173 Motivazione della sentenza. Enunciazione del principio di diritto
1. Nella sentenza della corte di cassazione i motivi del ricorso sono enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2. Nel caso di annullamento con rinvio, la sentenza enuncia specificamente il principio di diritto al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi.
3. Quando il ricorso e' stato rimesso alle sezioni unite, la sentenza enuncia sempre il principio di diritto sul quale si basa la decisione.
Art. 174 Rettifiche e integrazioni alla motivazione
1. Nel caso previsto dall'articolo 617 comma 3 del codice, alla redazione del testo rettificato o integrato provvede la corte di cassazione in camera di consiglio. Quando cio' non e' possibile, provvede un consigliere che puo' anche essere diverso da quello precedentemente designato per la redazione della motivazione.
Art. 175 Determinazione del giudice di rinvio
1. Per determinare ai fini del giudizio di rinvio la corte di appello, la corte di assise di appello, la corte di assise o il tribunale piu' vicino, si tiene conto della distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima, tra i capoluoghi del distretto o, rispettivamente, del circolo o del circondario.
Art. 176 Rilascio dei documenti da unire alla domanda di riparazione dell'errore giudiziario
1. I documenti da unire alla domanda di riparazione dell'errore giudiziario, a norma dell'articolo 645 del codice, sono rilasciati gratuitamente dagli uffici competenti e sono esenti da imposta di bollo.
Capo XIV. Disposizioni relative al giuri' d'onore
Art. 177 Deferimento del giudizio a un giuri' d'onore
1. Agli effetti dell'articolo 597 del codice penale, la facolta' di deferire a un giuri' d'onore il giudizio sulla verita' del fatto s'intende esercitata quando i componenti il giuri' hanno accettato la nomina. L'accettazione deve risultare da atto scritto.
2. Nel deferire il giudizio previsto dal comma 1, le parti interessate, se non dichiarano espressamente di rinunciare al diritto al risarcimento e alla riparazione, possono demandare al giuri' il relativo accertamento e le conseguenti pronunce in via equitativa.
3. Su richiesta delle parti interessate, la nomina dei componenti il giuri' puo' essere fatta dal presidente del tribunale.
4. Su richiesta delle parti interessate, la nomina dei componenti il giuri' puo' essere fatta da associazioni legalmente riconosciute come enti morali. I componenti sono scelti fra le persone iscritte in appositi albi formati dalle stesse associazioni e approvati dal presidente del tribunale.
5. Se vengono a mancare per qualunque causa tutti o alcuni dei componenti il giuri', il presidente del tribunale o le associazioni provvedono alla loro sostituzione.
Art. 178 Componenti del giuri' d'onore. Termine per la pronuncia del verdetto
1. Il giuri' d'onore si compone di uno o piu' membri in numero dispari.
2. Il giuri' deve pronunciare il verdetto nel termine di tre mesi dal giorno dell'accettazione. Il presidente del tribunale per gravi motivi puo' prorogare questo termine fino ad altri tre mesi.
Art. 179 Procedimento davanti al giuri' d'onore
1. Le sedute del giuri' non sono pubbliche.
2. I componenti del giuri' sono obbligati al segreto per tutto cio' che concerne gli atti compiuti, salvo che per il verdetto.
3. E' vietata la pubblicazione, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa di informazione, degli atti e documenti concernenti il giudizio, fatta eccezione per il verdetto. Sono applicabili gli articoli 684 e 685 del codice penale.
4. Quando lo ritiene necessario, il giuri' puo', anche di sua iniziativa, sentire testimoni.
5. Il giuri', quando e' stato nominato nei modi indicati nell'articolo 177 commi 3 e 4, puo' chiedere documenti e informazioni alle pubbliche amministrazioni, le quali hanno l'obbligo di fornirli, salvo che vi ostino gravi ragioni di servizio, e compiere altri accertamenti.
Art. 180 Sanzioni pecuniarie
1. I componenti del giuri' che violano gli obblighi stabiliti dall'articolo 178 comma 2 o dall'articolo 179 comma 2 possono essere condannati al pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire cinquecentomila a favore della cassa delle ammende.
2. Nel caso in cui il giuri' sia stato nominato nei modi indicati nell'articolo 177 commi 3 e 4, il testimone che omette senza legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, puo' essere condannato al pagamento di una somma da lire venticinquemila a lire duecentocinquantamila a favore della cassa delle ammende.
3. Le condanne previste dai commi 1 e 2 sono pronunciate dal presidente del tribunale, sentito il trasgressore, e alla loro esecuzione provvede la cancelleria del tribunale, osservate le disposizioni dell'articolo 664 del codice.
Capo XV. Disposizioni relative alla esecuzione
Art. 181
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115
Art. 182
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115
Art. 183 Richiesta di applicazione di pena accessoria
1. Quando alla condanna consegue di diritto una pena accessoria predeterminata dalla legge nella specie e nella durata, il pubblico ministero ne richiede l'applicazione al giudice dell'esecuzione se non si e' provveduto con la sentenza di condanna.
Art. 183-bis Esecuzione della misura di sicurezza dell'espulsione del cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea e dell'apolide
1. L'espulsione del cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea e dell'apolide dal territorio dello Stato e' eseguita dal questore secondo le modalita' di cui all'articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Art. 183-ter Esecuzione della misura di sicurezza dell'allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea e di un suo familiare
1. L'allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o di un suo familiare, di cui agli articoli 2, comma 1, lettera b), e 3, comma 2, ... del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e' disposto in conformita' ai criteri ed alle modalita' fissati dall'articolo 20 del medesimo decreto legislativo.
Art. 183-ter Esecuzione della confisca in casi particolari
1. Competente a emettere i provvedimenti di confisca in casi particolari previsti dall'articolo 240-bis del codice penale o da altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano dopo l'irrevocabilita' della sentenza, e' il giudice di cui all'articolo 666, commi 1, 2 e 3, del codice. Il giudice, sulla richiesta di sequestro e contestuale confisca proposta dal pubblico ministero, provvede nelle forme previste dall'articolo 667, comma 4, del codice.
L'opposizione e' proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del decreto.
2. In caso di morte del soggetto nei cui confronti e' stata disposta la confisca con sentenza di condanna passata in giudicato, il relativo procedimento inizia o prosegue, a norma dell'articolo 666 del codice, nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa.
3. L'autorita' giudiziaria competente ad amministrare i beni sequestrati e' il giudice che ha disposto il sequestro ovvero, se organo collegiale, il giudice delegato nominato dal collegio stesso.
L'opposizione ai provvedimenti adottati, ove consentita, e' presentata, nelle forme dell'articolo 666 del codice, allo stesso giudice ovvero, nel caso di provvedimento del giudice delegato, al collegio.
Art. 184 Forma dei provvedimenti che applicano altre sanzioni pecuniarie
1. Salvo che la legge disponga altrimenti, i provvedimenti previsti dall'articolo 664 comma 1 del codice sono adottati con ordinanza.
Art. 185 Assunzione delle prove nel procedimento di esecuzione
1. Il giudice, nell'assumere le prove a norma dell'articolo 666 comma 5 del codice, procede senza particolari formalita' anche per quanto concerne la citazione e l'esame dei testimoni e l'espletamento della perizia.
Art. 186 Applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato
1. Le copie delle sentenze o decreti irrevocabili, se non sono allegate alla richiesta prevista dall'articolo 671 comma 1 del codice, sono acquisite di ufficio.
Art. 187 Determinazione del reato piu' grave
1. Per l'applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato da parte del giudice dell'esecuzione si considera violazione piu' grave quella per la quale e' stata inflitta la pena piu' grave, anche quando per alcuni reati si e' proceduto con giudizio abbreviato.
Art. 188 Concorso formale e reato continuato nel caso di piu' sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 137, nel caso di piu' sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciate in procedimenti distinti contro la stessa persona, questa e il pubblico ministero possono chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato, quando concordano sulla entita' della sanzione sostitutiva o della pena detentiva, sempre che quest'ultima non superi complessivamente cinque anni, soli o congiunti a pena pecuniaria, ovvero due anni, soli o congiunti a pena pecuniaria, nei casi previsti nel comma 1-bis dell'articolo 444 del codice. Nel caso di disaccordo del pubblico ministero, il giudice, se lo ritiene ingiustificato, accoglie ugualmente la richiesta.
Art. 189 Comunicazione dei provvedimenti del giudice di sorveglianza
1. Il dispositivo dei provvedimenti esecutivi del giudice di sorveglianza che incidono sulla durata della pena, o sulla data in cui la stessa deve avere inizio o termine, e' comunicato senza ritardo, a cura della cancelleria presso il giudice medesimo, al pubblico ministero competente per l'esecuzione della sentenza di condanna. Le medesime disposizioni si applicano ai provvedimenti esecutivi del giudice di sorveglianza concernenti le misure di sicurezza.